Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di venerdì
scorso 27 luglio, sul supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante “Ulteriori disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge
18 aprile 2005, n. 62”.
La pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed in
vigore da oggi 1 agosto scongiura la possibilità che gli alcuni
istituti tra i quali:
- l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- il dialogo competitivo (art. 58);
- l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- le centrali di committenza (art. 33);
- l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f),
sospesi con il Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 recante
“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma
3 della legge 18 aprile 2005, n. 62” (Primo decreto correttivo),
sino al 31 luglio scorso, entrino in vigore nella versione
originaria del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
decreto, di cui sino a stamattina sul sito internet della Gazzetta
non è possibile scaricare il testo ufficiale, nel testo in nostro
possesso, consta di cinque articoli che modificano l’articolato del
Codice dei contratti in circa 110 articoli su 257.
I primi tre articoli sono quelli che contengono le modifiche al
codice ed, in particolare contengono:
- l’art. 1 le disposizioni correttive;
- l’art. 2 le disposizioni di coordinamento;
- l’art. 3 le disposizioni per la tutela del lavoro e la
vigilanza in materia di contratti pubblici.
Tra le molteplici modifiche introdotte segnaliamo quelle, qui di
seguito riportate.
Procedura negoziata (ex Trattativa privata)
Con la modifica dell’articolo 56 del Codice, la possibilità di
affidare senza gara subisce alcune limitazioni. Gli appalti di
lavori, servizi e forniture non potranno essere più concessi con
procedura negoziata (trattativa privata) nel caso di impossibilità
di fissare prima i prezzi (lettera b) comma 1, art, 56); con la
modifica, poi, dell’articolo 57 la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara è consentita soltanto nei casi
particolari definiti nel citato articolo 57.
Appalto integrato
Questione tra le più spinose che, di fatto nella versione
definitiva, viste anche le divergenti posizioni dei professionisti
e delle imprese, lascia insoddisfatte entrambe le categorie.
Vengono, di fatto, introdotti alcuni paletti alla piena
liberalizzazione originariamente prevista ed, in particolare, con
le modifiche dell’articolo 122, per le opere sotto la soglia
comunitaria di 5.278 milioni di euro, l’appalto integrato è
possibile soltanto per lavori di speciale complessità o in caso di
progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento
di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici.
Subappalto
Con le modifiche introdotte all’articolo 118, viene prevista la
sospensione dei pagamenti per gli appaltatori che non trasmettono
le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista . Viene,
altresì, precisato, sempre nella nuova stesura dell’articolo 118
che il pagamento degli oneri della sicurezza ai subappaltatori deve
avvenire senza ribasso sotto la sorveglianza della pubblica
amministrazione, sentiti il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell’esecuzione e scatta la responsabilità solidale tra appaltatore
e subappaltatore sul rispetto degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
Arbitrati
Con la modifica introdotta all’articolo 241, relativo all’arbitrato
e, precisamente al comma 12 dello stesso, viene precisato che
l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. si interpreta
come non applicabile e che, quindi, per gli arbitrati sulle opere
pubbliche sono nuovamente valide le tariffe di cui al D.M. n.
398/2000 sensibilmente più basse (circa la metà) di quelle degli
avvocati, originariamente previste dal citato articolo 24 della
decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.
Tariffe professionali
Con le modifiche introdotte all’articolo 92, di fatto viene
precisato che i corrispettivi sono determinati sulla base delle
tariffe professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; riteniamo,
comunque, importante allegare alla presente il testo, non ancora
ufficiale, del secondo decreto correttivo ed il testo, sempre non
ufficiale, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) coordinato
con le modifiche introdotte dal citato secondo decreto
correttivo.
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