Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 recante il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti
allo Stato”, si pone in essere la disciplina del procedimento per
l'affidamento in concessione, anche gratuita o a canone ridotto,
dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti
dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello
abitativo.
Attraverso un articolato composto da 5 capi, si definiscono le
concessioni e le locazioni a canone ordinario, a titolo gratuito e
a canone agevolato e le Concessioni e locazioni di beni immobili
appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto.
Concessioni e locazioni a canone ordinario.
Nella generalità dei casi, per quanto concerne le concessioni e le
locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a
canone ordinario, la procedura di esperimento è mediante il
pubblico incanto. Qualora più soggetti abbiano presentato offerte
di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante
estrazione a sorte.
Solo in casi particolari si procede a trattativa privata.
Come per altre locazioni, assegnato il bene, la stipula del
contratto deve avvenire entro i 30 giorni successivi, decorsi i
quali l'aggiudicazione decade.
La durata della concessione e della locazione è di sei anni. Può
essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non
eccedente i diciannove.
La sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la
violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla
concessione.
Sono a carico del locatario gli oneri della manutenzione ordinaria,
nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone
agevolato.
I soggetti che possono beneficiare del titolo gratuito per
concessioni e locazioni di immobili appartenenti allo stato sono:
università statali; regioni; enti ecclesiastici; province e i
comuni e gli istituti superiori di sanità.
I soggetti che possono beneficiare del canone agevolato per
concessioni e locazioni di immobili appartenenti allo stato sono:
regioni; enti ecclesiastici; enti parco nazionali; organizzazioni
non lucrative di utilità sociale e la Croce Rossa Italiana.
Come per altre locazioni, assegnato il bene, la stipula del
contratto deve avvenire entro i 30 giorni successivi, decorsi i
quali l'aggiudicazione decade.
La durata della concessione e della locazione è di sei anni. Può
essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non
eccedente i diciannove.
Sono a carico del locatario gli oneri della manutenzione ordinaria
e straordinaria, nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti
sull'immobile.
Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato
adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze.
I beni immobili di proprietà dello Stato adibiti a luoghi di culto,
con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono
agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e
senza applicazione di tributi.
La durata della concessione e della locazione è di diciannove anni
rinnovabile automaticamente.
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