L’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 206/E del 3 Agosto
2007 recante: “Interpello art.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
Interpretazione dell’art. 1 della Legge n. 449 del 1997:
coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamento e su parti
comuni.” ha chiarito un dubbio sul limite di spese agevolabili
nascente per effetto di lavori effettuati, da un medesimo soggetto,
sia su parti comuni che sulla singola abitazione.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il
limite massimo di
spesa su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai
lavori sulle parti comuni dell'edificio non è
influenzato dagli
interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati
nel proprio appartamento.
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997, e
successive proroghe e modifiche consente di poter godere del
beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36%
delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la
realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle
parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di
interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d)
dell'art. 31 della L. n. 457/78 sulle singole unità
immobiliari.
Successivamente, l'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre
2006, n.296 (Finanziaria 2007), stabilisce, tra l'altro, che “sono
prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 % delle spese
sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme
restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007”
In particolare l’Agenzia precisa che:
- la detrazione collegata ai lavori condominiali è del tutto
autonoma (anche con riferimento ai limiti di spesa) da quella
spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari;
- anche alla luce delle nuove regole introdotte dall'art. 35,
comma 35-quater del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla
legge 248 del 4 agosto 2006, le spese relative ai lavori sulle
parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma
previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo
autonomo.
Alla luce delle precedenti considerazioni consegue che in relazione
a tali ultimi interventi si potrà godere di un ulteriore tetto
massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione, a
condizione che in relazione agli specifici lavori in discorso abbia
attivato la procedura prevista dal regolamento approvato con D.M.
n. 41/1998, e sue successive modificazioni.
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