Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 10
Agosto scorso è stata pubblicata la
Circolare 28 giugno 2007, n.
2, recante “Semplificazione delle procedure amministrative
relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di
piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale”.
Con la circolare in argomento l’Assessorato regionale del
Territorio e dell’Ambiente premette che, in riferimento al comma 7
dell’articolo 266 del decreto legislativo n. 152/2006 è previsto
che con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della
salute, è dettata la disciplina per la semplificazione
amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non
superi i seimila metri cubi di materiale.
L’
Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della
Regione siciliana, nelle more che il ministero adotti il citato
decreto ha adottato un
regolamento che in sei articoli
definisce puntualmente gli adempimenti a carico delle
imprese e nell’articolo 3 dello stesso viene precisato che
l'impresa o l'ente titolare del cantiere, da cui derivano i
materiali richiamati all'art. 1 del regolamento, che intende
procedere all'impiego degli stessi, al di fuori del luogo di
produzione, dovrà inviare all'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (A.R.P.A) ed al comune, interessato dalla
collocazione del materiale, almeno quindici giorni prima
dell'inizio dell'attività di escavazione e/o utilizzo dei
materiali, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti:
- l'individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
- che la produzione globale dei predetti materiali non supera i
6.000 mc.;
- la quantità complessiva dei materiali estratti;
- che le terre e rocce da scavo non provengono da siti
contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto
legislativo n. 152/2006;
- che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie
inquinanti;
- l'individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con
indicazione della quantità di materiali ad essi destinati;
- la disponibilità dei terreni (allegare assicurazione di
consenso da parte del titolare del terreno, in originale ed a norma
di legge);
- l'opera/e da realizzare.
La dichiarazione dovrà essere integrata dai risultati di specifiche
indagini e studi nei casi in cui il sito di produzione ricada in
prossimità di aree interessate, anche in passato, da attività
potenzialmente contaminanti o nel caso in cui nell'attività di
escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate sostanze
inquinanti.
In tutti gli altri casi, la caratterizzazione dei terreni non è
ritenuta obbligatoria e potrà essere sostituita da un'attestazione,
da parte della direzione dei lavori, che può a sua volta avvalersi
di esperti professionisti, dalla quale risulti l'assenza di
contaminazione.
Il trasporto delle terre e rocce da scavo deve essere accompagnato
dalla copia fotostatica della documentazione inoltrata.
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