La
circolare 46/E dell'Agenzia delle Entrate dello
scorso 19 luglio 2007 chiarisce alcuni aspetti riguardanti la
disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti
fotovoltaici. In particolare, di grande rilevanza i
chiarimenti riguardanti:
- la disciplina iva della tariffa incentivante;
- la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto
fotovoltaico;
- la disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi
derivanti dalla vendita dell'energia.
Per quanto concerne il primo punto, l'Agenzia delle Entrate
chiarisce che
nel caso in cui la tariffa incentivante sia
percepita dal responsabile dell'impianto nello svolgimento di
un'attività d'impresa, arte o professione, la tariffa medesima è in
ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.
Difatti, nel contesto fiscale la terminologia utilizzata per
indicare l'incentivo, "tariffa incentivante", è priva di qualsiasi
significato tecnico; nel caso specifico, infatti, le somme erogate
non rappresentano un prezzo o corrispettivo per la fornitura
dell'energia, ma una somma erogata per ristorare il titolare
dell'impianto dei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto
medesimo e di quelli di esercizio. Il soggetto beneficiario della
tariffa si limita a produrre energia elettrica che utilizza
direttamente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico o
vende al gestore di rete cui è collegato; mentre il soggetto
attuatore non ricava evidentemente nessuna utilità diretta
dall'attività del soggetto al quale corrisponde la tariffa. Attesa
l'assenza del presupposto oggettivo, l'esclusione da IVA opera
anche nel caso in cui il soggetto realizza l'impianto fotovoltaico
nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Per quanto riguarda la
disciplina iva dell'acquisto o
realizzazione dell'impianto fotovoltaico la circolare
dell'Agenzia spiega che all'acquisto o alla realizzazione
dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento,
ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata
al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione di detta
aliquota, fra l'altro, per "impianti di produzione e reti di
distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte
solare-fotovoltaica ed eolica". La detraibilità dell'IVA pagata
all'atto dell'acquisto o della realizzazione dell'impianto
fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca nell'esercizio di
impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla
percezione degli incentivi di cui trattasi ed è, quindi, detraibile
nella misura in cui il soggetto utilizzi l'impianto per
l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto.
La
disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei
ricavi derivanti dalla vendita dell'energia risulta essere
diversa in relazione alle molteplici situazioni che possono in
concreto verificarsi, in relazione alle diverse tipologie di
soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell'impianto ed
alle diverse modalità di utilizzo dello stesso; la circolare
dell'Agenzia analizza i seguenti casi:
- persona fisica, ente non commerciale o condominio che produce
ed utilizza in tutto o in parte l'energia prodotta, destinando
l'eventuale eccedenza allo "scambio sul posto" o alla vendita;
- persona fisica o giuridica che realizza un impianto
fotovoltaico nell'ambito di una attività;
- persona fisica che svolge un'attività di lavoro autonomo, o
associazione professionale, che produce e utilizza in tutto o in
parte l'energia fotovoltaica nell'ambito della propria attività di
lavoro autonomo.
In linea generale, si evidenzia che la tariffa incentivante, quale
contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto
fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA, mentre
rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui
l'impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell'ambito di
un'attività di impresa, secondo quanto di seguito specificato. In
tale ipotesi, quale contributo concesso a soggetto imprenditore, la
tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto.
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