Sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 17 agosto scorso è stata
pubblicata la
circolare 6 agosto 2007, n. 28 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante “Articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 -
Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da
parte delle pubbliche amministrazioni - Prime modalità applicative”
che detta specifiche disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, qualora l’importo sia superiore a diecimila
euro.
La circolare illustra le modalità applicative dell’articolo 48-bis
del DPR 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dal decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 facente parte del pacchetto di misure varate
con la Finanziaria per il 2007.
Con l’articolo 48-bis del citato DPR viene disposto che le
amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento
di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare,
anche in via telematica, se il beneficiario ha debiti in misura
pari o superiore nei confronti del fisco ed in caso affermativo,
non devono procedere al pagamento, ma devono segnalare il caso
all'agente della riscossione competente per territorio.
Per le modalità di attuazione di tale misura, finalizzata a
combattere l'evasione fiscale e a rendere più efficiente il sistema
di riscossione recuperando somme dovute all'erario, è in corso di
emanazione un
Regolamento del Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
A tal proposito, la Circolare ministeriale in argomento precisa che
non vi sono dubbi circa l’
immediata applicabilità delle
disposizioni di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973,
che sono, pertanto, già pienamente efficaci.
E’ stato, infatti, precisato che il Regolamento in corso di
emanazione non incide sulla vigenza della disposizione normativa,
ma è volto a disciplinare le modalità attuative della stessa.
L’operatività del Regolamento è stata specificata dalla Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, nella
Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, nella quale è stato
affermato che lo stesso dovrà specificare “le modalità di
attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere sul contenuto
dell’obbligo normativamente imposto, in presenza di una fattispecie
già sufficientemente delineata”. La norma è da ritenersi
immediatamente operativa anche in assenza del regolamento di
attuazione.
Prima di procedere ai pagamenti, le Amministrazioni
dovranno, quindi, effettuare la
verifica dell’eventuale morosità
del beneficiario del pagamento superiore a 10.000 Euro, tramite
l’agente di riscossione Equitalia S.p.a., utilizzando, a tal fine,
preferibilmente, le più economiche e veloci procedure telematiche
(ad. es. posta elettronica), oltre ai tradizionali strumenti di
comunicazione (servizio postale, telefax, ecc...).
In alternativa alla procedura precedentemente indicata, le
Amministrazioni stesse, potrebbe essere ritenuto sufficiente
l’acquisizione di una
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (con schema individuao nell’ allegato “A” alla
circolare stessa), ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal
beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale
risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento, oppure lo stato e
l’ammontare delle somme eventualmente dovute.
Tale dichiarazione deve essere acquisita non oltre 20 giorni prima
della data di emissione del mandato di pagamento da parte
del’Amministrazione competente.
Nell’ipotesi, poi, in cui il mandato venga predisposto oltre il
ventesimo giorno dalla data in cui è stata sottoscritta la
dichiarazione, la stessa dovrà essere opportunamente aggiornata,
allo scopo di accertare l’esistenza di sopravvenute inadempienze o
del pagamento di cartelle esattoriali notificate in precedenza.
La circolare precisa che la presenza eventuale di debiti di un
importo almeno pari a 10.000 euro, qualora fosse certificata,
produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute solo nei
limiti dell’ammontare del debito rilevato, mentre, in caso di
mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario
(e fino alla data della presentazione della stessa), il pagamento
dell’intera somma verrà sospeso.
Nella circolare viene, anche, precisato che in caso di intervenuto
assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota-parte
di questo, sarà il beneficiario stesso a darne comunicazione alla
competente Amministrazione al fine di consentire la riattivazione
della procedura di pagamento a proprio favore.
Allo scopo, poi, di garantire una piena efficacia della nuova
disciplina, viene ravvisata, anche, l'
opportunità di vigilare
affinché non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di
un unico pagamento tali da eludere i descritti obblighi di
verifica.
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