SOSPENSIONE IN PRESENZA DI INADEMPIMENTO

29/08/2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 17 agosto scorso è stata pubblicata la circolare 6 agosto 2007, n. 28 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Prime modalità applicative” che detta specifiche disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, qualora l’importo sia superiore a diecimila euro.
La circolare illustra le modalità applicative dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 facente parte del pacchetto di misure varate con la Finanziaria per il 2007.

Con l’articolo 48-bis del citato DPR viene disposto che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario ha debiti in misura pari o superiore nei confronti del fisco ed in caso affermativo, non devono procedere al pagamento, ma devono segnalare il caso all'agente della riscossione competente per territorio.
Per le modalità di attuazione di tale misura, finalizzata a combattere l'evasione fiscale e a rendere più efficiente il sistema di riscossione recuperando somme dovute all'erario, è in corso di emanazione un Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

A tal proposito, la Circolare ministeriale in argomento precisa che non vi sono dubbi circa l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che sono, pertanto, già pienamente efficaci.
E’ stato, infatti, precisato che il Regolamento in corso di emanazione non incide sulla vigenza della disposizione normativa, ma è volto a disciplinare le modalità attuative della stessa. L’operatività del Regolamento è stata specificata dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, nella Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, nella quale è stato affermato che lo stesso dovrà specificare “le modalità di attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto, in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata”. La norma è da ritenersi immediatamente operativa anche in assenza del regolamento di attuazione.

Prima di procedere ai pagamenti, le Amministrazioni dovranno, quindi, effettuare la verifica dell’eventuale morosità del beneficiario del pagamento superiore a 10.000 Euro, tramite l’agente di riscossione Equitalia S.p.a., utilizzando, a tal fine, preferibilmente, le più economiche e veloci procedure telematiche (ad. es. posta elettronica), oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, ecc...).
In alternativa alla procedura precedentemente indicata, le Amministrazioni stesse, potrebbe essere ritenuto sufficiente l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con schema individuao nell’ allegato “A” alla circolare stessa), ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, oppure lo stato e l’ammontare delle somme eventualmente dovute.
Tale dichiarazione deve essere acquisita non oltre 20 giorni prima della data di emissione del mandato di pagamento da parte del’Amministrazione competente.

Nell’ipotesi, poi, in cui il mandato venga predisposto oltre il ventesimo giorno dalla data in cui è stata sottoscritta la dichiarazione, la stessa dovrà essere opportunamente aggiornata, allo scopo di accertare l’esistenza di sopravvenute inadempienze o del pagamento di cartelle esattoriali notificate in precedenza.
La circolare precisa che la presenza eventuale di debiti di un importo almeno pari a 10.000 euro, qualora fosse certificata, produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute solo nei limiti dell’ammontare del debito rilevato, mentre, in caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario (e fino alla data della presentazione della stessa), il pagamento dell’intera somma verrà sospeso.
Nella circolare viene, anche, precisato che in caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota-parte di questo, sarà il beneficiario stesso a darne comunicazione alla competente Amministrazione al fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.

Allo scopo, poi, di garantire una piena efficacia della nuova disciplina, viene ravvisata, anche, l'opportunità di vigilare affinché non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere i descritti obblighi di verifica.

A cura di Paolo Oreto


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