ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE N. 109/1994

03/09/2007

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 31 agosto scorso è stata pubblicata la legge 21 agosto 2007, n. 20 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013”.
Mentre in campo nazionale molteplici sono le spinte al fine di avere una legislazione sui lavori pubblici che non abbia differenze significative tra regione e regione, la Regione Siciliane, coln un sussulto di operatività, torna a modificare la legge n. 109/1994 recepita con legge regionale n. 7/2002.
Ma la confusione in ambito regionale sarà ancora più grande non appena il Governo nazionale approverà il nuovo Regolamento ed il nuovo Capitolato generale; assisteremo e saremo partecipi di due legislazioni assolutamente diverse.

In verità, le modifiche erano state già annunziate da un funzionario regionale ad un convegno promosso nei mesi scorsi da “Italia oggi” ed in cui il Prof. Gaetano Armao aveva chiesto, a gran voce , il recepimento dinamico del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in modo di evitare quello che si verificò nel 2002 con il recepimento della legge n. 109/1994 (la regione recepì un testo della legge che dopo qualche giorno fu ampiamente modificato da una legge nazionale).
Tutta l’ampia platea era d’accordo con il Prof. Armao ma ad oggi non si ha nessuna notizia.

Le principali modifiche e/o integrazioni introdotte della citata legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, possono essere così riassunte:
  • nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione;
  • per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di comprovata assenza, dagli enti locali attuatori;
  • Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario. Ove non ricorrano le condizioni precedentemente indicate, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento motivato dall'assenza di significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni;
  • l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata di norma con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta;
  • relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi. Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
  • la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso;
  • in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
A cura di Paolo Oreto


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