Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 31
agosto scorso è stata pubblicata la legge 21 agosto 2007, n. 20
recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di
lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza
dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di
edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di
finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia
2007-2013”.
Mentre in campo nazionale molteplici sono le spinte al fine di
avere una legislazione sui lavori pubblici che non abbia differenze
significative tra regione e regione, la Regione Siciliane, coln un
sussulto di operatività, torna a modificare la legge n. 109/1994
recepita con legge regionale n. 7/2002.
Ma la confusione in ambito regionale sarà ancora più grande non
appena il Governo nazionale approverà il nuovo Regolamento ed il
nuovo Capitolato generale; assisteremo e saremo partecipi di due
legislazioni assolutamente diverse.
In verità, le modifiche erano state già annunziate da un
funzionario regionale ad un convegno promosso nei mesi scorsi da
“Italia oggi” ed in cui il Prof. Gaetano Armao aveva chiesto, a
gran voce , il recepimento dinamico del Codice dei contratti
(D.Lgs. n. 163/2006) in modo di evitare quello che si verificò nel
2002 con il recepimento della legge n. 109/1994 (la regione recepì
un testo della legge che dopo qualche giorno fu ampiamente
modificato da una legge nazionale).
Tutta l’ampia platea era d’accordo con il Prof. Armao ma ad oggi
non si ha nessuna notizia.
Le principali modifiche e/o integrazioni introdotte della citata
legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, possono essere così
riassunte:
- nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e
direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione
della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della
direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione;
- per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico
del procedimento è nominato tra i dipendenti degli enti
ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso
di comprovata assenza, dagli enti locali attuatori;
- Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario
regionale gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al
fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli
appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei
relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti
la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre
mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario. Ove non
ricorrano le condizioni precedentemente indicate, gli enti
medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario
regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare i
prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del
responsabile del procedimento motivato dall'assenza di
significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre
gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni;
- l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è
effettuata di norma con il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara o con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara è determinato, per tutti i
contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante
offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre
decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare
uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si
tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta;
- relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
aggiudica l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di
ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per
difetto alla media aritmetica dei ribassi. Le medie sono calcolate
sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore
qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque;
- la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle
offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione
della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il
50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero
intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale
relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza
tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa
al numero delle offerte di maggior ribasso;
- in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede
esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario,
escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve
essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati
individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
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