La Ragioneria generale dello Stato ritorna sui
pagamenti
superiori a 10.000 Euro effettuati dalle Pubbliche
amministrazioni con la
circolare 4 settembre, n. 29 recante
“Articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 – Disposizione sui pagamenti di importo
superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni
- Ulteriori istruzioni applicative.”.
Con la nuova circolare n. 29 viene precisato, differentemente a
quanto indicato nella precedente circolare n. 28, che le Pubbliche
Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a 10.000
euro, devono limitarsi a chiedere una
dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (con schema individuato nell’ allegato “A”
alla circolare n. 28), ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal
beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale
risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento, oppure lo stato e
l’ammontare delle somme eventualmente dovute.
Tale dichiarazione deve essere acquisita non oltre 20 giorni prima
della data di emissione del mandato di pagamento da parte
dell’Amministrazione competente.
La precedente circolare n. 28 dei primi del mese di agosto aveva
precisato che le Amministrazioni dovevano effettuare la
verifica
dell’eventuale morosità del beneficiario del pagamento superiore a
10.000 Euro, tramite l’agente di riscossione
Equitalia
S.p.a., utilizzando, a tal fine, preferibilmente, le più
economiche e veloci procedure telematiche (ad. es. posta
elettronica), oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione
(servizio postale, telefax, ecc...).
Ma Equitalia, la società che gestisce il servizio pubblico di
riscossione, ha precisato che, sino all’emanazione del regolamento
attuativo, non avrebbe potuto fornire le informazioni sui debiti
dei beneficiari dei pagamenti pubblici e le domande già presentate,
nel mese di agosto, dagli Enti Pubblici (circa mille) resteranno
inevase sino a quel momento.
Ecco i motivi della nuova circolare che precisa testualmente “In
attesa del previsto regolamento di attuazione e sino all’emissione
dello stesso, esigenze di semplificazione nonché di economicità e
celerità amministrative conducono, senz’altro, a preferire e
privilegiare l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto
alla verifica, da espletare presso gli agenti di riscossione, volta
ad acclarare l’esistenza di eventuali inadempimenti all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila
euro.”.
Soltanto nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva,
l’Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento,
deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso
Equitalia S.P.A. utilizzando la posta elettronica
(rapporti.pa@equitaliaonline.it) o il telefax (+39 06 98958407 0 +
39 06 98958404).
Nella circolare viene, anche, precisato che in caso di pagamenti
aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la
dichiarazione sostitutiva deve essere opportunamente rimodulata,
allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a
fronte di ogni singolo pagamento, integrando il facsimile, allegato
alla circolare n. 28 con la seguente dichiarazione “DICHIARA
infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio
alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra
rappresentata.”
Ricordiamo, per ultimo, che la circolare n. 28 aveva precisato che
non vi sono dubbi circa l’
immediata applicabilità delle
disposizioni di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973,
che sono, pertanto, già pienamente efficaci.
E’ stato, infatti, precisato che il Regolamento in corso di
emanazione non incide sulla vigenza della disposizione normativa,
ma è volto a disciplinare le modalità attuative della stessa.
L’operatività del Regolamento è stata specificata dalla Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, nella
Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, nella quale è stato
affermato che lo stesso dovrà specificare “le modalità di
attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere sul contenuto
dell’obbligo normativamente imposto, in presenza di una fattispecie
già sufficientemente delineata”. La norma è da ritenersi
immediatamente operativa anche in assenza del regolamento di
attuazione.
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