Con la risoluzione 244/E dello scorso 11 settembre, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti i merito alla richiesta
di detrazione del 55% per interventi finalizzati al risparmio
energetico. In particolare, con la risoluzione 244/E, l'Agenzia
delle Entrate ha risposto a dei quesiti riguardanti:
l'installazione di pannelli solari e la decorrenza dei 60 giorni di
tempo previsti dalla fine dei lavori per l'invio della
documentazione all'ENEA.
Il primo quesito a cui l'Agenzia ha fornito chiarimenti riguarda la
possibilità di usufruire del beneficio fiscale per l'installazione
di pannelli solari con certificazioni di qualità diverse da quelle
individuate dal legislatore. L'Agenzia fa notare come l'art. 8 del
DM 19/02/2007 fissa le caratteristiche tecniche dei pannelli solari
ai fini della riconducibilità delle spese nell'ambito agevolativi
previsto dalla normativa, ed in particolare è previsto che i
pannelli solari possiedano le seguenti caratteristiche:
- siano garantiti per almeno cinque anni;
- presentino una certificazione di qualità conforme alle norme
UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Mentre, per quanto concerne i pannelli solari realizzati in
autocostruzione potrà essere prodotta la certificazione di qualità
del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI
vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di
partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del
soggetto beneficiario.
Per questi motivi l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione fiscale
per spese di acquisto di pannelli solari non è fattibile nel caso
gli stessi possiedano caratteristiche e certificazioni diverse da
quelle espressamente indicate nel decreto ministeriale
19/02/2007.
Il secondo quesito riguardava la certificazione di qualità del
vetro solare e delle strisce assorbenti ed, in particolare, se
fosse necessaria anche per i pannelli solari autocostruiti già in
possesso della curva di rendimento termico conforme alla norma UNI
8212-9.
In questo caso l'Agenzia delle Entrate ha citato il comma 2
dell'articolo 8 del dm 19/02/2007 che richiede, per i pannelli
solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alla
certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata
da un laboratorio specializzato ed alla garanzia del prodotto per
almeno cinque anni, la produzione della sola certificazione di
qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le
norme UNI vigenti, a condizione che siano rilasciate da un
laboratorio certificato nonché la produzione dell'attestato di
partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del
soggetto beneficiario.
L'Agenzia ritiene, dunque, che la produzione della certificazione
di qualità e delle strisce assorbenti sia condizione indispensabile
ai fini della fruizione dell'agevolazione, non ritenendosi
sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico
ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI
8212-9.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, uno dei chiarimenti
più importanti, ossia quello riguardante il momento dal quale
partono i 60 giorni di tempo entro i quali va predisposta e
consegnata la documentazione (copia dell'attestato di
certificazione o di qualificazione energetica rilasciato da un
tecnico abilitato e la scheda informativa sui lavori eseguiti)
all'ENEA.
In particolare, l'Agenzia ritiene che i 60 giorni di tempo
necessari per l'invio della documentazione all'ENEA devono partire
dalla data di collaudo dei lavori. Ma, aspetto di grande
importanza, l'Agenzia ritiene che il termine dei 60 giorni sia da
considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia
possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di
certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro
il termine ultimo del 29 febbraio 2008.
Infine, l'ultimo dubbio sciolto riguarda l'obbligatorietà della
produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione)
energetica anche per la installazione di pannelli solari al
servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o
comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale. In
particolare, l'Agenzia ha evidenziato come in considerazione della
tipologia di immobili su cui devono essere realizzati gli
interventi di riqualificazione energetica, anche per
l'installazione dei pannelli solari, non si può prescindere dalla
produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione)
energetica dell'edificio, come pure dell'asseverazione del tecnico
abilitato nonché della scheda informativa relativa agli interventi
realizzati.
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