Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 Agosto
scorso è stata pubblicata la
Legge regionale 13 Agosto 2007, n.
31 recante “Organizzazione della Regione per la trasparenza e
la qualità degli appalti e delle concessioni..”
La nuova legge regionale, che consta di 24 articoli, interviene in
maniera puntuale per esercitare un’
azione per la trasparenza
degli appalti e delle concessioni, la qualificazione dei
soggetti coinvolti nel ciclo dell’appalto, l’introduzione di
criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure
di acquisto di forniture e servizi e l’efficacia delle procedure,
con particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare
l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni appaltanti,
garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.
Con l’articolo 3, al fine di garantire la trasparenza delle
procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e la
massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza
economica, di fornire assistenza alle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di
lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito
l’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a
lavori, forniture e servizi.
Con l’articolo 6, le Amministrazioni aggiudicatrici sono
tenute a verificare la congruità delle offerte nelle procedure di
appalto rispetto al costo del lavoro, alle norme in materia
previdenziale e assistenziale, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Con l’articolo 10, al fine di promuovere e sostenere la
collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione,
la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di
interesse pubblico, è istituita l’Unità tecnica regionale, che
opera presso la competente struttura regionale.
Con l’articolo 13, per i contratti relativi a lavori la
Regione, nel rispetto della normativa vigente, la regione adotta
linee guida al fine di promuovere:
a) la qualità della progettazione;
b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo
specifico oggetto dell’appalto, in relazione al livello
progettuale;
c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate
dallo studio di fattibilità o dal documento preliminare della
progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;
d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti
costituenti il progetto ai fini dell’avvio delle procedure di
appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi,
alla corretta determinazione quantitativa delle opere ed alla
quantificazione degli oneri per la sicurezza.
Per ultimo, ricordiamo che al
Capo III, negli articoli dal
16 al 19 vengono dettate disposizioni per la tutela e la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri edili in armonia con quanto previsto
dalla recente normativa statale e che al
Capo IV, negli
articoli 20 e 21 viene definita un’introduzione agli aspetti
ambientali nell’acquisto di forniture e servizi.
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