LEGGE REGIONALE SUGLI APPALTI

14/09/2007

Il 24 luglio 2007 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 65 la L.R. 20 luglio 2007, n. 17 recante Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Numerose e significative le innovazioni introdotte dalla recente legge di riforma della normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale, a partire dalla elevazione delle soglie della procedura negoziata e della soppressione della facoltà di esclusione automatica dell’offerta anomala.

E’ stato riconfigurato l’assetto delle procedure di affidamento (trattativa privata, licitazione privata, incarichi di progettazione e di collaudo, finanza di progetto) e delle varianti in corso d’opera, in adeguamento ai principi comunitari, senza peraltro stravolgere la sostanza stessa degli istituti. Di particolare interesse le disposizioni di nuova introduzione nel corpo della L.R. 27/2003 che dettano una disciplina regionale del leasing in costruendo e del contratto di sponsorizzazione, istituti il cui crescente utilizzo nella prassi applicativa ha posto l’esigenza di una specifica regolamentazione al fine agevolare gli operatori del settore in ordine agli aspetti più problematici.
Altre modifiche hanno riguardato le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione, con il riconoscimento, ai soggetti beneficiari di contributi regionali (Comuni, Province, Comunità montane, ...), della possibilità di ottenere anticipazioni sulle spese che saranno sostenute per la realizzazione di lavori pubblici, al fine di superare la condizione di esposizione finanziaria nella quale i soggetti beneficiari stessi si vengono a trovare nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi.

Altrettanto rilevanti i profili innovativi connessi all’introduzione della nuova disciplina della revisione prezzi nel contratto d’appalto, all’integrazione delle misure di incentivazione ai consorzi stabili e tra imprese artigiane, all’introduzione di forme di flessibilità nell’approvazione dei progetti e nell’inserimento negli atti di programmazione delle opere da realizzare mediante project financing.

Infine, la novellazione della legge quadro in materia di lavori pubblici ha avuto ad oggetto interventi di aggiornamento normativo e di razionalizzazione dell’articolato, per meglio definirne l’ambito di operatività, ovvero per consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi della legge stessa anche in un’ottica di semplificazione.

a cura di www.regione.veneto.it


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