INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE E AUMENTI DI VOLUMETRIA

21/09/2007

Secondo il quarto comma dell’art. 1127 del Cod.Civ., il condomino che fa sopraelevazioni deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante.
Con Sentenza n. 16764 del 30 luglio, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’indennità di sopraelevazione, di cui all’art. 1127 Cod. Civ., è dovuta non solo nel caso di costruzione oltre l’ultimo piano, ma anche in tutti quei casi si sia verificato l’aumento della superficie e della volumetria.
Riportiamo i casi di aumento di volumetria (non strettamente collegati a sopraelevazioni) portati come esempio nella sentenza:
  • ferma l’altezza del colmo del tetto, ove l’incremento di superficie effettivamente utilizzabile e di volumetria si realizzino mediante la trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse
  • mediante l’ampliamento della base con la costruzione d’uno sporto e la consequenziale estensione del tetto
  • Innalzamento dei muri perimetrali
In sostanza la sentenza ha stabilito che il condomino che aveva innalzato i muri perimetrali dell’edificio e del corrispondente tetto deve corrispondere un’indennità agli altri condomini da calcolarsi secondo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 1127 del Cod. Civ.

Altra questione risolta con la sentenza è stata la modifica o meno delle Tabelle Millesimali; secondo la sentenza la modifica delle tabelle può aver luogo solo nei casi in cui ci sia una notevole differenza tra il valori millesimali delle singole unità immobiliari, in ogni caso la modifica delle tabelle deve trovare il consenso unanime di tutti i condomini.



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