Secondo il quarto comma dell’art. 1127 del Cod.Civ., il condomino
che fa sopraelevazioni deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello
da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante.
Con Sentenza n. 16764 del 30 luglio, le Sezioni Unite hanno
stabilito che l’indennità di sopraelevazione, di cui all’art. 1127
Cod. Civ., è dovuta non solo nel caso di costruzione oltre l’ultimo
piano, ma anche in tutti quei casi si sia verificato l’aumento
della superficie e della volumetria.
Riportiamo i casi di aumento di volumetria (non strettamente
collegati a sopraelevazioni) portati come esempio nella sentenza:
- ferma l’altezza del colmo del tetto, ove l’incremento di
superficie effettivamente utilizzabile e di volumetria si
realizzino mediante la trasformazione dello spiovente da rettilineo
con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse
- mediante l’ampliamento della base con la costruzione d’uno
sporto e la consequenziale estensione del tetto
- Innalzamento dei muri perimetrali
In sostanza la sentenza ha stabilito che il condomino che aveva
innalzato i muri perimetrali dell’edificio e del corrispondente
tetto deve corrispondere un’indennità agli altri condomini da
calcolarsi secondo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 1127
del Cod. Civ.
Altra questione risolta con la sentenza è stata la modifica o meno
delle Tabelle Millesimali; secondo la sentenza la modifica delle
tabelle può aver luogo solo nei casi in cui ci sia una notevole
differenza tra il valori millesimali delle singole unità
immobiliari, in ogni caso la modifica delle tabelle deve trovare il
consenso unanime di tutti i condomini.
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