La Camera arbitrale per i contratti pubblici interviene sul
problema legato ai
depositi cauzionali che le parti sono tenute
a versare in acconto del corrispettivo arbitrale con il
comunicato n. 25 del 21 settembre scorso recante "Risoluzione di
Massima sulla misura del deposito in acconto”.
Il problema nasce a seguito dell’emanazione del
decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (recante disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163) con cui l’art. 241, comma 12 del Codice stesso, viene così
modificato:
“Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i
criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n.
398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L’articolo 24
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come
non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.
L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali
nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica
costituisce titolo esecutivo.” Il Comunicato in argomento conclude
con la seguente risoluzione di massima:
- il deposito in acconto previsto dall’art. 243, comma 6, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al cui versamento è
condizionato l’avvio del giudizio arbitrale, va determinato in
relazione al presumibile valore della controversia (vedi art. 241,
comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che rinvia ai
criteri stabiliti dal D.M. 398 del 2000), quale risulta dalla
documentazione in atti (domanda di arbitrato e atto di
resistenza);
- detto deposito deve essere idoneo a svolgere la sua funzione di
garanzia del credito degli arbitri, così da assicurare, almeno in
parte, il pronto pagamento del compenso e delle spese per l’opera
prestata, e da cautelare nel contempo gli arbitri stessi contro il
rischio dell’insolvenza, dell’inadempimento o dell’inesatto
adempimento delle parti debitrici:
- esso pertanto verrà di volta in volta quantificato, avuto
riguardo al presumibile valore della controversia, in un importo
non superiore alla media tra il minimo ed il massimo del compenso
liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento indicati
nella tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, con
l’aggiunta di una somma fissa, variabile tra € 4.000,00 ed €
8.000,00, per il presumibile ammontare delle spese;
- nella eventualità che, a procedura definita, il deposito in
acconto si riveli eccedente rispetto al dovuto, l’esubero sarà
restituito al depositante a cura del competente Ufficio finanziario
dell’Autorità di vigilanza, su pronta segnalazione della Segreteria
di questa Camera arbitrale.
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