DEPOSITO IN ACCONTO PER I GIUDIZI ARBITRALI

27/09/2007

La Camera arbitrale per i contratti pubblici interviene sul problema legato ai depositi cauzionali che le parti sono tenute a versare in acconto del corrispettivo arbitrale con il comunicato n. 25 del 21 settembre scorso recante "Risoluzione di Massima sulla misura del deposito in acconto”.
Il problema nasce a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) con cui l’art. 241, comma 12 del Codice stesso, viene così modificato:
“Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.” Il Comunicato in argomento conclude con la seguente risoluzione di massima:
  • il deposito in acconto previsto dall’art. 243, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al cui versamento è condizionato l’avvio del giudizio arbitrale, va determinato in relazione al presumibile valore della controversia (vedi art. 241, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che rinvia ai criteri stabiliti dal D.M. 398 del 2000), quale risulta dalla documentazione in atti (domanda di arbitrato e atto di resistenza);
  • detto deposito deve essere idoneo a svolgere la sua funzione di garanzia del credito degli arbitri, così da assicurare, almeno in parte, il pronto pagamento del compenso e delle spese per l’opera prestata, e da cautelare nel contempo gli arbitri stessi contro il rischio dell’insolvenza, dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento delle parti debitrici:
  • esso pertanto verrà di volta in volta quantificato, avuto riguardo al presumibile valore della controversia, in un importo non superiore alla media tra il minimo ed il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento indicati nella tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, con l’aggiunta di una somma fissa, variabile tra € 4.000,00 ed € 8.000,00, per il presumibile ammontare delle spese;
  • nella eventualità che, a procedura definita, il deposito in acconto si riveli eccedente rispetto al dovuto, l’esubero sarà restituito al depositante a cura del competente Ufficio finanziario dell’Autorità di vigilanza, su pronta segnalazione della Segreteria di questa Camera arbitrale.
A cura di Paolo Oreto


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