L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture interviene, con il
Parere n. 1 del 20
settembre scorso, su un problema sollevato da
un’amministrazione comunale e relativo alla
mancata
presentazione da parte delle imprese concorrenti della
dichiarazione richiesta al punto o) del disciplinare di gara
con la quale, ai sensi dell’articolo 90, comma 5 del d.P.R.
554/1999, il concorrente attesta di prendere atto che le
indicazioni delle voci e delle quantità riportate nel documento
“Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori”, relativamente alla parte dei lavori e
delle forniture convenute “a corpo”, non ha effetto sull’importo
complessivo dell’offerta, essendo il prezzo convenuto fisso ed
invariabile.
Deve essere precisato che il disciplinare di gara invitava i
concorrenti a presentare la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni ivi richieste utilizzando gli schemi contenuti nei
modelli forniti dalla stazione appaltante, da reperirsi sul sito
informatico della stessa puntualizzando che “la domanda di
ammissione alla gara, le dichiarazioni e le documentazioni
richieste nei precedenti punti da 1) a 20), potranno anche non
essere del tutto conformi ai suddetti modelli predisposti dalla
stazione appaltante (è ammessa la sola difformità di forma) ma
dovranno, a pena di esclusione, contenere quanto previsto nei
predetti punti (non è ammessa carenza o difformità di quanto ivi
contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei modelli
predisposti dalla stazione appaltante)”.
Tuttavia, detti schemi (comprensivi di quello per la formulazione
dell’offerta) non riportavano la dichiarazione di cui al punto o)
del disciplinare.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti, con il citato parere n.
1 del 20 settembre scorso, “preso atto che la stazione appaltante
ha redatto la lex specialis di gara in ossequio al citato dettato
normativo, si deve rilevare che l’aver predisposto modelli di
dichiarazioni non coerenti con la disciplina di gara, ed in
particolare la precisazione secondo la quale, in caso di utilizzo
di modelli difformi sotto il profilo formale da quelli indicati
dall’Amministrazione, “non è ammessa carenza o difformità di quanto
ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei modelli
predisposti dalla stazione appaltante”, ha generato nei concorrenti
convincimenti non esatti e fuorvianti”e ricordando la propria
deliberazione n. 98/2006, ha precisato che, nel caso in cui il
comportamento dell’Amministrazione abbia indotto in errore taluni
partecipanti alla gara, è onere della stessa chiedere integrazione
documentale per ovviare all’errore scusabile ingenerato nei
concorrenti dal modello di istanza ovvero di dichiarazione, nel
rispetto del principio della tutela dell’affidamento; ha, altresì,
precisato che non può essere consentito (vedi deliberazione n.
166/2007) che l’errore dell’Amministrazione si risolva in un danno
del concorrente.
L’Autorità conclude ritenendo che:
- è conforme al principio della più ampia partecipazione delle
imprese, l'ammissione alla gara delle imprese che hanno presentato
le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara di che
trattasi, utilizzando il modello predisposto dalla stazione
appaltante, anche se lo stesso presenta elementi di difformità
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara;
- la Stazione appaltante deve procedere alla richiesta di
integrazione documentale.
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