Il
Consiglio di Stato nel proprio
parere n. 3262 espresso
il 17 settembre 2007 sullo “Schema di regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui all’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163” approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in
data 13 luglio 2007 ed inviato, al Consiglio, per il parere di
competenza, in data 19 luglio 2007, nel paragrafo 4 relativo alle
“Osservazioni sui singoli articoli” interviene, sul problema legato
alla verifica dei progetti da parte dei dipendenti pubblici
chiedendo una modifica del primo comma dell’articolo 46 dello
“schema di regolamento” il cui testo è il seguente:
“1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle
attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto
dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 e
suoi aggiornamenti, in caso di verifica eseguita attraverso
strutture esterne alla stazione appaltante. In caso di verifica
eseguita attraverso strutture tecniche della stazione appaltante di
cui all’articolo 44, al personale dipendente spetta un compenso,
rapportato alla predetta Tabella B6, nella misura individuata da
ogni stazione appaltante.”.
I giudici del Consiglio di Stato precisano che, ai sensi dell’art.
46, comma 1, la stima del
corrispettivo dell’attività di
validazione è effettuata con riferimento alla
tabella B6,
del decreto ministeriale 4 aprile 2001, in caso di validazione
eseguita tramite
strutture esterne alla stazione appaltante
mentre quando l’attività è svolta da strutture interne, si demanda
alla stazione appaltante di stabilire la misura del compenso,
rapportato alla tabella B6.
Nel parere viene precisato che
non sembra consentito alla fonte
regolamentare prevedere ex novo un compenso aggiuntivo per i
dipendenti pubblici, parametrato a tariffe professionali, in
difetto di una base legislativa che lo consenta. Invero, tale
previsione non era contenuta nel precedente DPR n. 554/1999 e non
ha una base normativa nel codice.
Il codice dei contratti, all’articolo 92, come già nel
previgente art. 16 della legge. n. 109/1994,
indica
tassativamente i casi di incentivi economici per i dipendenti
pubblici che concorrono alla progettazione, direzione lavori,
collaudo, redazione del piano di sicurezza.
In particolare, l’art. 92 del codice contempla incentivi per il
responsabile del procedimento “e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,
del collaudo”, nonché per “i loro collaboratori”.
Individua, pertanto, attività tipiche e nominate (la redazione del
progetto, la redazione del piano della sicurezza, la direzione dei
lavori, il collaudo), e menziona coloro che collaborano a tali
attività tipiche e nominate.
La verifica del progetto è invece una attività distinta e non
nominata nell’art. 92, e non una mera collaborazione alle
attività ivi nominate.
Per attribuire un compenso professionale ai dipendenti pubblici che
effettuano, nell’ambito delle proprie mansioni, validazione di
progetti, occorrerebbe pertanto intervenire sull’art. 92 del
codice, mediante norma primaria, e previo reperimento della
necessaria copertura finanziaria.
I giudici del
Consiglio di Stato concludono, quindi,
precisando che
deve essere soppresso l’ultimo periodo dell’art.
46, comma 1 dello schema di rtegolamento, che è privo di base
legislativa e di copertura finanziaria. .
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