Dopo le preoccupazioni manifestate dell’
Istituto Grandi
Infrastrutture (IGI) ad un convegno dal titolo “Il Decreto
correttivo 2 (DLGS n. 113/2007 – Prime riflessioni” tenutosi a Roma
lo scorso 18 settembre, in merito alla sospensione dell’appalto
integrato fino all’entrata in vigore del Regolamento, cioè fino a
metà dell’anno prossimo, il
Ministero delle Infrastrutture,
con una nota del
19 settembre, indirizzata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari
giuridici ed amministrativi, ha chiesto di intervenire con uno
strumento giuridico, precisando che le disposizioni di cui
all’articolo 256 (disposizioni abrogate), comma 1 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 continuano ad applicarsi fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
5 del citato d.lgs. n. 163/2006.
Di fatto, con la citata nota,
il Ministero chiede alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri se siano applicabili,
sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento,
le norme
previgenti relative all’appalto integrato contenute nella legge
n. 109/1994 e nel D.P.R. n. 554/1999.
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una nota del
25 settembre scorso, in risposta alla nota del Ministero
delle Infrastrutture, precisa che, scendendo all’esame del disposto
letterale delle norme coinvolte, emerge come con il D.Lgs. n.
6/2007 (primo decreto correttivo) era previsto
un rinvio della
norma di tipo fisso riferito “alle procedure per le quali
l’invito a presentare l’offerta sia stato inviato successivamente
all’1 agosto 2007”; diversamente con il secondo decreto correttivo
(D.Lgs. n. 113/2007) è previsto
un rinvio di tipo dinamico
(“per gli appalti di qualsiasi importo le disposizioni degli
articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i
cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 5”).
La Presidenza del Consiglio precisa anche che la disposizione va
letta anche coordinandola con il comma 3 dell’articolo 253 del
Codice dei Contratti in cui viene precisato che “per i lavori
pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 5, continuano ad applicarsi il Decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del
Presidnete della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre
disposizioni regolamentari vigenti, che in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5,
nei limiti di compatibilità con il presente codice”.
Sia Il Ministero delle Infrastrutture che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concordano, dunque, sul fatto che sino
all’entrata in vigore del nuovo regolamento, per l’appalto
integrato devono continuare ad essere applicate le norme previgenti
contenute nella legge n. 109/1994 e del DPR n. 554/1999.
Per ultimo la
Direzione generale per la regolazione dei lavori
pubblici - Divisione 2 – Indirizzo e regolazione dei lavori
pubblici con una nota del
28 settembre scorso precisa che
“Da una lettura sistematica del quadro di riferimento si evince la
volontà del legislatore di garantire la continuità, la certezzae la
conseguente funzionalità dell’applicazione della normativa sugli
appalti di progettazione e di secuzione”.
Sembra tutto perfetto, tranne che occorre vedere se le
amministrazioni riterranno sufficienti le risposte del Ministero e
della Presidenza del Consiglio e riprenderanno ad utilizzare lo
strumento dell’appalto integrato anche con la possibilità di
possibili contenziosi.
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