APPALTO INTEGRATO E LEGGE 109/1994

03/10/2007

Dopo le preoccupazioni manifestate dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI) ad un convegno dal titolo “Il Decreto correttivo 2 (DLGS n. 113/2007 – Prime riflessioni” tenutosi a Roma lo scorso 18 settembre, in merito alla sospensione dell’appalto integrato fino all’entrata in vigore del Regolamento, cioè fino a metà dell’anno prossimo, il Ministero delle Infrastrutture, con una nota del 19 settembre, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici ed amministrativi, ha chiesto di intervenire con uno strumento giuridico, precisando che le disposizioni di cui all’articolo 256 (disposizioni abrogate), comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 del citato d.lgs. n. 163/2006.

Di fatto, con la citata nota, il Ministero chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se siano applicabili, sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, le norme previgenti relative all’appalto integrato contenute nella legge n. 109/1994 e nel D.P.R. n. 554/1999.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una nota del 25 settembre scorso, in risposta alla nota del Ministero delle Infrastrutture, precisa che, scendendo all’esame del disposto letterale delle norme coinvolte, emerge come con il D.Lgs. n. 6/2007 (primo decreto correttivo) era previsto un rinvio della norma di tipo fisso riferito “alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta sia stato inviato successivamente all’1 agosto 2007”; diversamente con il secondo decreto correttivo (D.Lgs. n. 113/2007) è previsto un rinvio di tipo dinamico (“per gli appalti di qualsiasi importo le disposizioni degli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5”).
La Presidenza del Consiglio precisa anche che la disposizione va letta anche coordinandola con il comma 3 dell’articolo 253 del Codice dei Contratti in cui viene precisato che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidnete della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti, che in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice”.

Sia Il Ministero delle Infrastrutture che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, concordano, dunque, sul fatto che sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, per l’appalto integrato devono continuare ad essere applicate le norme previgenti contenute nella legge n. 109/1994 e del DPR n. 554/1999.

Per ultimo la Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici - Divisione 2 – Indirizzo e regolazione dei lavori pubblici con una nota del 28 settembre scorso precisa che “Da una lettura sistematica del quadro di riferimento si evince la volontà del legislatore di garantire la continuità, la certezzae la conseguente funzionalità dell’applicazione della normativa sugli appalti di progettazione e di secuzione”.
Sembra tutto perfetto, tranne che occorre vedere se le amministrazioni riterranno sufficienti le risposte del Ministero e della Presidenza del Consiglio e riprenderanno ad utilizzare lo strumento dell’appalto integrato anche con la possibilità di possibili contenziosi.

A cura di Paolo Oreto


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