CIRCOLARE ESPLICATIVA MODIFICHE LEGGE APPALTI

08/10/2007

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 6 ottobre scorso è stata pubblicata la Circolare 3 ottobre 2007 dell'Assessorato dei Lavori pubblici recante "Circolare esplicativa della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013"".

Con la circolare vengono fornite alcune indicazioni in merito alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 con cui sono state modificate alcuni articoli della legge n. 109/1994 così come recepita nel territorio della regione siciliana. In particolare le indicazioni della circolare riguardano, tra l'altro:
  • l'Ufficio regionale dei pubblici appalti regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici e viene stabilito che "L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi" e conseguentemente, in base alla disposizione normativa in esame, ogni sezione dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici costituisce un servizio dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
  • la durata in carica dei componenti delle sezioni con la possibilità che in caso di prima nomina il termine massimo di due anni può essere prorogato di ulteriori due anni con la finalità, viste le difficoltà iniziali riscontrate nell'istituzione dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, di non disperdere l'esperienza e la professionalità acquisita dagli attuali presidenti e vice presidenti delle Commissioni delle sezioni provinciali;
  • l'aggiornamento dei prezzi di progetto e le previsioni progettuali iniziali che debbono essere modificate per mantenere inalterato l'importo complessivo del progetto precisando che il progetto "stralcio" che ne deriva dovrà mantenere le caratteristiche di funzionalità, fattibilità e fruibilità con attestazione del RUP che esegue gli accertamenti;
  • il documento unico di regolarità contributiva del quale è stato previsto l'adeguamento della legislazione regionale alle indicazioni dell'art. 39 septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
  • la procedura di aggiudicazione dei lavori in riferimento alla ipotesi in cui non si riesca ad addivenire alla aggiudicazione stessa per effetto dell'applicazione del correttivo del decremento dello scarto aritmetico;
A cura di Paolo Oreto


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