La Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali –
Servizio sismico della Regione Toscana, con una
nota del 12
settembre scorso ha confermato che sia sul
certificato di
ultimazione dei lavori (art. 65 DPR n. 380/2001) che sul
certificato di collaudo statico (art. 67 DPR n. 380/2001)
risulta dovuta l’
imposta di bollo nella misura di 14,62 euro
per ogni quattro facciate.
Nella citata nota viene anche chiarito che l’
imposta di bollo è
dovuta su entrambe le copie degli atti e, quindi, anche sulla
copia che rimane agli atti d’ufficio.
Viene anche chiarito che l’
imposta di bollo si applica sia ai
lavori pubblici che, anche, nel caso di opere realizzate in regime
di diritto privato.
A questa conclusione è giunto il responsabile del settore Affari
generali che ha precisato che la normativa di cui al
DPR
25/10/1972 n. 642 detta una disciplina di carattere generale e
dalla normativa stessa non è possibile ricavare alcuna distinzione
tra appalti pubblici e opere realizzate in regime di diritto
privato.
Occorre anche fare riferimento alla
Risoluzione n. 97/E del
27/3/2002 dell’Agenzia delle Entrate ed anche ad un contributo
cha la Regione Siciliana ha dato sull’argomento, antecedentemente
alla citata risoluzione.
Da entrambi i documenti si ricava come sia per il certificato di
ultimazione che per il certificato di collaudo statico è dovuta
l’imposta di bollo.
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