Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 27 del 10 gennaio 2006, in
riferimento alla volontà del Governo di realizzare opere pubbliche
di preminente interesse , come la tangenziale di accesso alla nuova
Fiera di Milano ed il prolungamento della A31-Valdastico, senza
indire una gara ad evidenza pubblica, pur confermando
l'illegittimità della procedura, non ha potuto sancire la
risoluzione dei contratti di appalto, in considerazione di quanto
previsto dalle leggi sblocca-cantieri.
. I Giudici del Consiglio di Stato, ribadendo la decisione del TAR
Lombardia, precisano che “non sussistono dubbi sul fatto che l'Anas
abbia omesso di indire una gara ad evidenza pubblica per la gara
del concessionario”. Ma l'annullamento dell'aggiudicazione non
porterà ad una revisione dell'appalto in quanto applicando le
disposizioni del Decreto legislativo 190/2002 sulle grandi opere
“la sospensione o l'annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture
(le grandi opere) non determina la risoluzione del contratto
eventualmente stipulato dai soggetti aggiudicatori”.
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