La Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 ha
espresso un parere in parte negativo sulle norme regionali che
regolano a livello locale la sanatorie delle opere abusive.
Contemporaneamente alla sentenza n. 39 dell'8 febbraio 2006,
negativa per la Regione Regione siciliana, la Corte ha emesso la
sentenza n. 49 che riguarda sette regioni e precisamente la
Campania, l'Emilia-Romagna, le Marche, la Lombardia, il Veneto, la
Toscana e l'Umbria.
In riferimento a quanto previsto della legge 24 novembre 2003, n.
326 si poteva condonare fino al dicembre 2004 ciò che era stato
realizzato entro il marzo del 2003, le Regioni lamentarono
un'invasione dello Stato nel campo della gestione del territorio ed
un primo intervento della Corte costituzionale (sentenza n.
196/2004) restituì alle regioni la possibilità di intervento,
precisando che il governo del territorio spetta alle autonomie
locali. In riferimento alla citata sentenza alcune regioni
articolarono e specificarono le disposizioni di cui alla citata
legge n. 326/2003 con norme di dettaglio ed in genere più
restrittive.
Sulle leggi regionali si è espressa la Corte costrtuzionale ed i
rilievi della stessa possono essere riassunti come segue:
Lombardia, Veneto, Toscana e Umbria hanno superato a pieni
voti il giudizio di costituzionalità e tutti i comuni delle citate
regioni potranno definire l'esame delle istanze di condono
applicando le leggi regionali.
Per la regione Campania la legge legge è stata interamente
bocciata perché emanata dopo il termine di quattro mesi (scaduto il
12 novembre 2004) stabilito dalla legge 191 del 30 luglio 2004 e,
quindi si applica la normativa nazionale tornando condonabili tutti
gli interneti conformi alle previsioni della legge 24 novembre
2003, n. 326 (fino a 750 metri cubi per singola richiesta) e
decadono, quindi, i limiti più severi che erano stati posti dalla
Regione a tutela dei vincoli ambientali.
Nell'Emilia-Romagna è stato ritenuto illegittimo l'articolo
26, comma 4 della legge n. 23 del 21 ottobre 2004, il quale dispone
che «le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente
all'entrata in vigore della legge 10/1977, che presentino
difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio
originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza».
Con l'articolo ritenuto incostituzionale sarebbe stata introdotta
“sanatoria straordinaria gratuita ed ope legis non sorretta da
alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, e
contrastante con le esigenze della finanza pubblica”, nonchè una
discriminazione basata sulla diversa collocazione temporale degli
abusi.
La regione potrebbe emanare una nuova legge regionale che renda
oneroso il condono degli abusi commessi prima del febbraio
1977.
La regione Marche ha invece, con la legge 29 ottobre 2004,
n. 23, dimenticato di porre il limite percentuale agli abusi
condonabili che erano previsti dalla legge nazionale con una
percentuale massima del 30% della volumetria originaria.
Non sarà, quindi, possibile condonare gli abusi superiori al 30%
della volumetria originaria o a 3.000 metri cubi.
Tra l'altro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta
perfezionando una circolare con cui vengono chiarite alcune
problematiche legate al condono edilizio, varato a suo tempo
dall'art. 32 del Decreto Legge 269/2003 (convertito dalla Legge
326/2003).
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