Con sentenza n. 129 del 18 gennaio 2006, il Consiglio di Stato è
tornato nuovamente a soffermarsi sul tema della valutazione di
impatto ambientale, sottolineando come la Valutazione di impatto
ambientale stessa costituisca uno strumento necessario per
valutare gli effetti dell'impatto paesaggistico ed ambientale di un
determinato intervento.
In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato come il
concetto di valutazione di impatto ambientale implichi
necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza
negativa sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo
in misura più o meno invasiva e penetrante. Il procedimento
medesimo tende a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua
realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un
giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità
di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro,
dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera (vedi anche altra
sentenza del Consiglio di Stato n. 1 del 5 gennaio 2004). Pertanto,
secondo il Consiglio di Stato, l'impatto negativo che un intervento
può avere sull'ambiente non è di per sé motivo sufficiente a
precluderne la realizzazione, qualora vi sia un prevalente
interesse sotteso all`esecuzione dell'opera stessa.
Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, inoltre, anche
se finalizzato a migliorare la trasparenza della decisione finale,
consentendo di acquisire gli elementi necessari ad un corretto
bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall'esecuzione
dell'opera pubblica, costituisce, tuttavia, mero strumento di
supporto tecnico alla decisione finale.
Ricordiamo, peraltro, che è in corso di pubblicazione lo schema
unico di decreto legislativo predisposto in attuazione della Legge
delega 308/2004, che contiene una dettagliata disciplina della
procedura di valutazione di impatto ambientale, fornendone un
quadro comune di riferimento a livello statale.
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