Il Consiglio di Stato nella seduta del 23 gennaio 2006 ha sospeso
l'iter di approvazione della bozza di regolamento di riforma del
D.P.R. n. 328/2001, conosciuto come "Riforma degli Albi
Professionali" che riscrive i titoli e i requisiti di accesso alle
professioni lo svolgimento delle prove degli esami di Stato e i
criteri di formazione delle commissioni esaminatrici.
La valutazione dello schema di regolamento viene rinviata fino a
che l'Amministrazione non avrà provveduto al riesame del testo
poiché l'individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili ed ordinamenti didattici, deve essere riservata allo
Stato.
Il tema centrale della sospensione da parte del Consiglio di Stato
è, quindi, legato alla questione della competenza legislativa
concorrente tra Stato e Regioni in materia di professioni.
Nel vigore della riforma del titolo V, parte seconda, della
Costituzione, la materia delle professioni deve ritenersi
attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle
Regioni, ma continua a spettare allo Stato, in sede di
determinazione dei principi fondamentali, la individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti
didattici e l'istituzione di nuovi albi, dovendo invece ritenersi
rientrare nella materia “ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”,
riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117,
secondo comma lettera g), l'istituzione e l'organizzazione di
appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il
compito di curare la tenuta degli albi e garantire il corretto
esercizio delle professioni a tutela dell'affidamento della
collettività.
Viene, peraltro, ribadita l'esistenza di un rilevante interesse
pubblico non frazionabile all'esercizio adeguato e corretto delle
professioni più importanti da garantire in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale, precisando che, alla luce della
riforma del titolo V della Costituzione, ciò può avvenire sia
attribuendo allo Stato la competenza legislativa esclusiva, con il
connesso potere regolamentare, come nel caso della istituzione ed
organizzazione degli ordini e collegi professionali, sia
attribuendo allo Stato il potere di stabilire esclusivamente con
legge, in modo anche ampio, i principi fondamentali necessari,
individuando nel caso specifico i contenuti essenziali delle varie
professioni ed i connessi profili ed ordinamenti didattici.
Occorre, poi rilevare come, nel comma 4 dell'art. 1 del decreto
legislativo recante i principi fondamentali in materia di
professioni (Decreto Legislativo 02/02/2006 n. 30), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006 viene disposto
testualmente che non rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto “la formazione professionale universitaria; la
disciplina dell'esame di stato previsto per l'esercizio delle
professioni intellettuali, nonché i Titoli, compreso il tirocinio,
e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale;
l'ordinamento e l'organizzazione degli ordini e dei collegi
professionali; gli albi e i registri; gli elenchi o i ruoli
nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la
rilevanza civile e penale dei Titoli professionali e il
riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle
professioni di quelli conseguiti all'estero”.
Da tale previsione viene ritenuto di poter trarre il definitivo
riconoscimento che la disciplina dell'esame di Stato richiesto per
le professioni intellettuali e dei relativi requisiti di
ammissione, compresi i Titoli di studio, rientra nell'ambito della
legislazione esclusiva dello Stato.
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