Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10.2.2006 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero della Giustizia 2.2.2006, recante
"Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni
immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122".
Con il decreto ministeriale viene data attuazione al decreto
legislativo n. 122/2005 che aveva istituito il Fondo di solidarietà
a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del
costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri
beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto
reale di godimento su immobili oggetto di accordo con il
costruttore.
Con il decreto ministeriale, tra l'altro, vengono
regolamentate:
- la modalità di presentazione della domanda;
- la documentazione da allegare alla domanda;
- l'istruttoria e la delibera sulle domande;
- la determinazione dell'ammontare massimo complessivo delle somme
da erogare; - l'accesso in quota;
- il pagamento degli indennizzi;
- la composizione e funzionamento del comitato del Fondo di
solidarietà;
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata dai soggetti
in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13 del decreto
legislativo n. 122/2005, utilizzando il modulo di cui all'allegato
A del dm 02/02/2006, entro il termine di decadenza di sei mesi
dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
La domanda per l'accesso al Fondo può essere presentata:
a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo
disponibile sul sito Internet del gestore;
b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia
ricevuta;
c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato
alla sede del gestore.
La gestione del Fondo è attribuita alla Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici S.p.a. (Consap), che vi provvede per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di apposita
concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.
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