Nella conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
recante " Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione" è stato previsto
l'inserimento dell'articolo 34-quinquies relativo alla
semplificazione dei procedimenti catastali ed edilizi.
Il modello unico digitale dovrebbe entrare in vigore entro otto
mesi della conversione in legge del decreto-legge e sarà utilizzato
per presentare nei comuni le dichiarazioni di inizio attività, i
permessi di costruire e tutti gli altri provvedimenti in materia di
edilizia.
Il modello unico sarà varato dopo aver ascoltato la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e si scontrerà, indubbiamente con
le difficoltà di uniformare un settore in cui, in atto, vi è una
quasi totale disomogenità.
Sarà, quindi, necessario un particolare sforzo di tutte le
amministrazioni per adottare campi digitali omogenei per tutti.
Ovviamente, visto che, anche se compilato in modo informatico, il
modulo conserverà le caratteristiche di una dichiarazione rivolta
alla pubblica amministrazione, la trasmissione telematica dello
stesso potrà avvenire soltanto con l'utilizzazione della firma
digitale e, quindi, certamente dovrà essere compilato da un
tecnico.
Il modello unico potrà essere utilizzato anche per effettuare al
catasto le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione ed
agevolerà la riscossione dei tributi, in quanto sarà possibile
applicare agli stessi l'imposta sul reddito e l'ICI non appena la
costruzione stessa sarà ultimata precisando che il citato articolo
34-quinquies, del testo di conversione del decreto-legge, prevede
che siano accorciati a 30 giorni dall'abitabilità l'onere della
dichiarazione del manufatto ai fini fiscali.
© Riproduzione riservata