Successivamente alla
sentenza n. 348/2007 della Corte
costituzionale la pubblica amministrazione, dovrà corrispondere
il giusto valore per le espropriazioni e la normativa italiana si
adegua alle sentenze della Corte europea e a quella della Corte
costituzionale che prevedono che il
valore di mercato dell’area
diventi il parametro per il calcolo dell’indennità di esproprio
per le aree edificabili.
La
Finanziaria 2008, con i
commi 89 e 90 dell’articolo
2, apporta alcune modifiche al
DPR n. 327/2001, ovvero
al Testo unico espropri.
Il primo cambiamento, ed il più significativo, riguarda il più
volte citato articolo 37 in cui si fa riferimento proprio al
calcolo dell’indennità da erogare:
viene eliminato il criterio
secondo cui l’indennità veniva stabilita attraverso la semisomma
ridotta del 40% del valore venale e della rendita dominicale,
rivalutato e moltiplicato per dieci, per passare al criterio del
valore venale del bene.
A questa conclusione si è giunti perché la Consulta ha bocciato
questo sistema di calcolo, fondato principalmente, su dati
sganciati dal valore di mercato del bene, che dovrebbe essere,
invece, il dato di partenza, tant’è che l’indennità che scaturiva
era pari ad un valore tra il 50% ed il 30% del valore di mercato
prima citato: risultava ingiustificata, quindi, la detrazione del
40%.
Con questa modifica, invece, si giunge ad un principio di
“ragionevole legame” con il valore venale, previsto dalla Corte di
Strasburgo, e di ragionevole ristoro, pensato dalla Consulta.
Nella Finanziaria 2008 sono, però, previste alcune eccezioni. Nel
caso in cui l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di
riforma economico-sociale, allora è previsto un abbattimento del
25% del valore venale.
D’altra parte anche il “serio ristoro” della Consulta non implica,
sempre e comunque, la necessità di commisurare integralmente
l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene che si
deve espropriare: le deroghe vengono stabilite in base alle
finalità di pubblica utilità realmente perseguite.
Ne sono un esempio i piani di esproprio tesi a rendere possibili
interventi programmati di riforma economica o migliori condizioni
di giustizia sociale: in questo senso è possibile spiegare
l’abbattimento del 25% anche se, da un altro lato, visto il
carattere di ambiguità, può far sì che si possa approfittare della
situazione anche con abusi nella pratica.
>BR> Nella Finanziara 2008 viene stabilito anche un “premio”
al proprietario che conclude l’accordo di cessione e l’indennità,
infatti, viene aumentata del 10%, provvedimento che nella normativa
previgente era previsto solo se non veniva applicata la riduzione
del 40%.
Questo aumento del 10% si applica, quindi, in tutti i casi, anche
in quelli in cui l’accordo di cessione non è stato concluso per
cause non imputabili all’espropriato o in quelli in cui al
proprietario è stata offerta un’indennità provvisoria che risulta
più bassa degli otto decimi di quella determinata in via
definitiva.
Viene, inoltre, previsto, modificando l’articolo 20 del Testo Unico
espropri e nel caso in cui non si giunga all’accordo, l’autorità
espropriante deve disporre il deposito della somma, senza
maggiorazioni, entro 30 giorni presso la Cassa depositi e prestiti
spa.
Altre piccole modifiche vengono apportate dalla Finanziaria: per la
determinazione d’urgenza, regolata dall’articolo 22 con la
soppressione della riduzione del 40%; per le occupazioni senza
titolo anteriori al 30 settembre 1996, regolate dall’articolo 55,
si passa al criterio del valore venale del bene.
Infine, viene stabilito il campo di applicazione della nuova norma
e, quindi di questi calcoli: verranno, infatti, applicati a tutti i
procedimenti pendenti, mentre resteranno escluse le pratiche già
condivise, accettate o irrevocabili.
© Riproduzione riservata