Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 è stato pubblicato
il Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 2006 recante: "
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali
destinati ad uffici".
La regola tecnica contiene disposizioni di prevenzione incendi
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di
edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone
presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione
diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito
di attività industriali e/o artigianali.
Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al decreto si
applicano:
- agli edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova
costruzione;
- agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di
nuova realizzazione;
- agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla
data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano
oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui
progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei
Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti
disposizioni, dopo l'entrata in vigore del decreto.
Nel decreto viene precisato che gli edifici e/o locali destinati ad
uffici esistenti non ricompresi nella casistica precedente, per i
quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi
del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, compresi
quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità
rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono
essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al
decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.
Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione
incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora:
a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili
del fuoco.
Ai fini della sicurezza antincendio, i locali destinati ad uffici
devono essere realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le
cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.
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