Come già preannunciato nella nostra news del 14 febbraio il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n.
2699 del 7 dicembre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52
del 3 marzo 2006 è intervenuto in merito all'articolo 32 del
decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 relativo a "Misure per la
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo
edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali".
Il Ministero suddivide la circolare nei seguenti capitoli:
- 1. premessa;
- 2. termini per la presentazione della domanda di sanatoria,
oblazione ed oneri concessori;
- 3. Ambito soggettivo di applicazione;
- 4. Ambito oggettivo di applicazione;
- 5. Tipologie di abuso sanabili;
- 6. Immobili sottoposti a vincolo;
- 7. Esclusioni della sanatoria;
- 8. Disposizioni per contrastare l'abusivismo edilizio.
Nel capitolo 7 relativo alle esclusioni della sanatoria vengono
dettagliatamente indicate:
- le opere non suscettibili di adeguamento antisismico ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274/2003 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, che detta nuovi criteri di
classificazione sismica del territorio nazionale, sulla base di
quattro tipologie di zone;
- le opere realizzate su aree pubbliche qualora non ne venga
ordinata la messa in disponibilità a titolo oneroso;
- le opere realizzate su aree boscate o su pascolo, i cui
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco nell'ultimo
decennio;
- le opere realizzate nei porti e nelle aree del demanio marittimo,
lacuale e fluviale nonché in terreni gravati da diritto di uso
civico.
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