AUTORITY PER ACQUA E RIFIUTI

08/03/2006

Come già annunciato nella nostra precedente news del 13 febbraio scorso il Governo ha varato in via definitiva il decreto legislativo recante il cosiddetto "Codice ambientale".

Nel nuovo Codice dell'ambiente spicca tra gli articoli 159 e 160 un nuovo soggetto e precisamente l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti investita del compito di assicurare l'osservanza dei principi e delle disposizioni relative alla tutela delle risorse idriche ed alla gestione dei rifiuti.

. Tra le competenze dell'Autorità i cui componenti vengono nominati dal Capo dello Stato e che durano in carica sette anni segnaliamo:
- il potere di agire in via amministrativa e civile contro atti, provvedimenti e comortamenti posti in essere in violazione delle norme in materia di acqua e rifiuti;
- il potere di irrogare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma sino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano o omettono di fornire informazioni richieste;
- la possibilità di svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni.

Ricordiamo, poi, che tra gli articoli del codice ambientale, di notevole importanza per quanto concerne il comparto dell'edilizia e delle costruzioni è, tra gli altri, l'articolo 186 relativo alle rocce e le terre da scavo con cui si è proceduto ad un riordino della normativa vigente soprattutto per quanto concerne il rilascio del parere da parte dell`ARPA; inoltre, se il materiale scavato non può essere immediatamente utilizzato esso può essere stoccato per un periodo di sei mesi senza applicare la normativa sui rifiuti.
In particolare il citato articolo 186 prevede che le rocce e le terre da scavo ed i residui della lavorazione della pietra, destinati a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, non sono più considerati rifiuti e quindi ed essi non deve essere applicata la disciplina propria dei rifiuti.

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