Il TAR Campania, con la sentenza n. 2498 del 12 gennaio 2006,
dichiarando illegittimo il diniego del permesso di costruire da
parte di un Comune motivato con esclusivo riferimento alla
necessità di dovere preliminarmente approvare un piano attuativo
richiesto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ha accolto
il ricorso presentato dai proprietari di un fondo.
Il permesso a costruire in sanatoria era stato richiesto per la
realizzazione di un'immobile destinato a palestra di riabilitazione
fisica per portatori di handicap, conforme alla destinazione d'uso
della zona (zona omogenea territoriale H - destinata ad
attrezzature e servizi, alle attività collettive, a spazi pubblici
ed a parcheggi nel rispetto di adeguati spazi verdi).
I giudici del Tribunale amministrativo della Campania sede di
Napoli ha motivato la sentenza sostenendo che è richiesta la
preventiva approvazione di piano attuativo, quale presupposto per
il rilascio del permesso di costruire, soltanto nel caso in cui si
tratti di asservire per la prima volta all'edificazione aree non
ancora urbanizzate.
Per contro su aree totalmente o parzialmente urbanizzate,
attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a
soddisfare i necessari bisogni della collettività - quali strade,
spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas,
dell'acqua e dell'energia elettrica, scuole, etc. - lo strumento
urbanistico esecutivo non può ritenersi più necessario e non può,
pertanto, essere consentito all'Ente locale di trincerarsi dietro
l'opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale
della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di
dettaglio.
Pertanto il diniego del permesso di costruire da parte di un Comune
potrebbe giustificarsi soltanto nel caso in cui l'Amministrazione
abbia adeguatamente valutato lo stato di urbanizzazione già
presente nella zona e abbia congruamente evidenziato le concrete e
ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova
costruzione.
Il Comune, invece, nel provvedimento impugnato, si è limitato a
constatare la mancata approvazione del piano attuativo, senza
alcuna valutazione dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione
presenti rispetto alle esigenze discendenti dalla nuova
costruzione.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, non
avendo l'Ente locale, nell'adozione del provvedimento impugnato,
ponderato adeguatamente se l'ulteriore realizzazione edilizia
proposta potesse essere consentita dallo stato di urbanizzazione
nella zona, risultano fondate le censure di difetto di istruttoria
e di motivazione.
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