Il Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante: “ Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”, è stato
convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 pubblicata sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo
2006.
L’articolo 1 contiene tra l’altro alcune disposizioni per il
Catasto.
Viene precisato che con provvedimento interdirigenziale dei
Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto
con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti
i termini e le modalità della progressiva estensione delle
procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a
tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la
presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni,
iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture
catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto
sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della
trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima
fase di sperimentazione, che a quella di regime.
L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e
catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa
vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e
catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico
contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso,
le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati
del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno
lavorativo necessario a quello della riscossione.
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