Nell’articolo 26 della legge n. 109/1994, così come modificato
dalla legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) vengono definite le
modalità di adeguamento dei prezzi di un appalto pubblico nel caso
in cui il costo dei materiali subisca variazioni significative
(superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
Infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta) per effetto
di circostanze eccezionali.
Si pone il problema di capire se tale meccanismo è applicabile
anche ai lavori privati, nel caso in cui, nel contratto di appalto
si faccia riferimento al citato articolo 26 della legge n. 109/1994
e la risposta è certamente positiva perché è lecito che le parti,
nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplinino
un appalto privato rinviando ad una specifica norma propria della
legislazione sui lavori pubblici.
E’ da precisare, peraltro che il meccanismo di adeguamento del
prezzo dei materiali va applicato ai lavori contabilizzati a
partire dal 1° gennaio 2004 qualora si siano verificati incrementi
significativi rispetto all’anno 2003.
La disposizione ha, pertanto, carattere retroattivo perché deve
essere applicata anche ai contratti stipulati precedentemente
all’entrata in vigore della citata legge n. 311/2004, purché
l’incremento abbia avuto luogo nel 2004 rispetto al 2003 anche se
l’offerta dell’impresa sia stata antecedente al 2004.
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