Il Consiglio di Stato nella seduta del 13 marzo 2006 ha censurato,
come aveva preannunciato nel parere interlocutorio del 23 gennaio,
lo schema di riforma del DPR n. 380/2001 elaborato dal
sottosegretario all’Istruzione, Maria Grazia Siquilini, per
raccordare i
requisiti di accesso agli Ordini ed ai Collegi
con le nuove lauree triennali e quinquennali.
Per quanto attiene al
tirocinio il Consiglio di Stato
precisa che lo stesso “al pari degli altri requisiti, richiesti per
l’ammissione all’esame di Stato, deve essere proporzionato alle
esigenze delle attività professionali che esso abilita ad
esercitare e non deve essere ingiustificatamente restrittivo. Si
esprimono pertanto grandi perplessità sulla previsione di un
tirocinio obbligatorio per quelle professioni per le quali non è
attualmente contemplato”.
Sempre per quanto concerne il
tirocinio è possibile rilevare
nel parere del Consiglio di Stato ampie perplessità:
- sull’introduzione di un praticantato obbligatorio per quelle
professioni per cui non è previsto;
- sulla soppressione del comma 2 dell’articolo 6 del Dpr 328 del
2001 che consente di esentare dal tirocinio per l’accesso alla
sezione A degli albi coloro che lo abbiano già effettuato per
l’accesso alla sezione B.
In particolare, poi, appare ingiustificato un tirocinio annuale per
gli ingegneri rispetto ai sei mesi previsti per gli architetti,
così come un’ulteriore pratica semestrale solo per iscriversi ad un
diverso settore di specializzazione in seno alla stessa sezione A
del proprio albo di appartenenza.
Per quanto attiene, poi, i titoli di studio per l’accesso agli
albi, il Consiglio di Stato ritiene che gli stessi non rientrano
nell’ambito dell’esame di Stato, disciplinato dall’articolo 33
della Costituzione, ma sarebbero competenza delle Regioni, cui
spetterebbe il compito di individuare i dettagli normativi del
percorso fissato dallo Stato.
La riforma del Dpr 328/01 può pertanto avvenire soltanto per quelle
professioni per le quali la legge già prevede la laurea mentre per
le altre professioni, per le quali non è prevista la laurea, non è
possibile ne tanto meno può essere imporlo come requisito
vincolante.
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