APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 4%

21/03/2006

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 39/E del 17 marzo 2006 ha ritenuto che all’acquisto di materie prime ed alla stipula di contratti di appalto per la costruzione della autorimessa pertinenziale alla prima casa si applica l’aliquota ridotta IVA al 4%.
La risoluzione 39/E è stata formulata in risposta ad un contribuente che con un’istanza di interpello chiedeva se era possibile applicare l’aliquota agevolata del 4% per la realizzazione di una autorimessa, destinata a pertinenza dell’abitazione avente già la caratteristica di prima casa.

Nella risoluzione l’Agenzia delle entrate ha precisato che il punto n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 prevede che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile nel caso di acquisto di pertinenze della “prima casa”, limitatamente ad una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, anche nell’ipotesi in cui tali unità immobiliari sono acquistate separatamente dall’abitazione.

L`Agenzia conclude che il legislatore ha inteso “favorire attraverso un carico fiscale attenuato, l’acquisizione della prima casa”. Il fine della norma in argomento appare raggiunto sia che l’acquisizione della pertinenza avvenga mediante la stipulazione di un contratto di acquisto sia mediante costruzione del manufatto stesso e, pertanto, la norma agevolativa è riferibile anche alle ipotesi in cui l’acquisizione del box si realizza mediante un contratto d’opera o di appalto avente ad oggetto la relativa costruzione, ancorché realizzata in un momento successivo alla realizzazione o acquisto dell’abitazione principale.

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