L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 39/E del 17 marzo 2006 ha
ritenuto che all’acquisto di materie prime ed alla stipula di
contratti di appalto per la costruzione della autorimessa
pertinenziale alla prima casa si applica l’aliquota ridotta
IVA al 4%.
La risoluzione 39/E è stata formulata in risposta ad un
contribuente che con un’istanza di interpello chiedeva se era
possibile applicare l’aliquota agevolata del 4% per la
realizzazione di una autorimessa, destinata a pertinenza
dell’abitazione avente già la caratteristica di prima casa.
Nella risoluzione l’Agenzia delle entrate ha precisato che il punto
n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972
prevede che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile nel caso di
acquisto di pertinenze della “prima casa”, limitatamente ad una
sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7,
anche nell’ipotesi in cui tali unità immobiliari sono acquistate
separatamente dall’abitazione.
L`Agenzia conclude che il legislatore ha inteso “favorire
attraverso un carico fiscale attenuato, l’acquisizione della prima
casa”. Il fine della norma in argomento appare raggiunto sia che
l’acquisizione della pertinenza avvenga mediante la stipulazione di
un contratto di acquisto sia mediante costruzione del manufatto
stesso e, pertanto, la norma agevolativa è riferibile anche alle
ipotesi in cui l’acquisizione del box si realizza mediante un
contratto d’opera o di appalto avente ad oggetto la relativa
costruzione, ancorché realizzata in un momento successivo alla
realizzazione o acquisto dell’abitazione principale.
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