VINCOLI PAESAGGISTICI

22/03/2006

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 marzo 2006, n. 11 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione recante “Procedure di apposizione e gestione dei vincoli paesaggistici”..
Con la circolare si cerca di superare una politica di vincolo, affidata alle valutazioni soggettive dell'autorità amministrativa, in favore di un'azione di piano, partecipata da tutti i cittadini, nella quale le ragioni della tutela trovino sperimentazioni nell'ambito della più generale azione di governo del territorio.

L'impostazione originaria della tutela del paesaggio, data dalla legge del 1939 e basata su una visione "estetizzante" del paesaggio, mirante a salvaguardare il valore crociano del bello di natura, proprio di una società statica è stata sostituita da una considerazione "ecologica" dell'ambiente.
In generale, "la pubblica amministrazione, nell'adottare provvedimenti a tutela di un interesse pubblico, deve ponderare e tenere in adeguata considerazione altri interessi, pubblici o privati, eventualmente coinvolti o sacrificati dall'atto finale e indirizzare l'attività amministrativa - nei limiti del possibile - verso il coordinamento e la composizione degli interessi confliggenti. Qualora si trovi poi nella necessità di dover adottare provvedimenti lesivi dell'altrui sfera giuridica, la pubblica amministrazione deve quantomeno ricercare forme e modalità, che siano tali da arrecare il minor pregiudizio possibile" (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 1992, n. 132).

La circolare continua precisando che è opportuno procedere a una rivisitazione globale dei vincoli già esistenti e operanti nel territorio, al fine di procedere a una riconsiderazione complessiva dello strumento vincolistico per le moderne politiche di gestione e valorizzazione del territorio culturale e, più specificatamente, a una revisione degli elenchi ex art. 136, lettere c e d, che spesso sono quanto mai datati e restituiscono un'immagine del paesaggio non più corrispondente allo stato dei luoghi e alle loro effettive esigenze di salvaguardia.
E la circolare ricorda l'indirizzo della giurisprudenza del T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, del 9 dicembre 1998, secondo la quale "il diritto di proprietà (costituzionalmente garantito ed implicante anche lo jus aedificandi) può ben essere degradato dal legislatore mediante espropriazione e/o apposizione di vincoli espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la compressione del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico chiaro ed evidente (cfr. T.A.R. Lazio, sezione I, 20 dicembre 1986, n. 2317) o, come si esprime testualmente l'art. 42, comma 3, Cost. "per motivi d'interesse generale...".

Le determinazioni, poi, di volta in volta assunte dalle amministrazioni interessate devono fondarsi sul regime vincolistico rilevabile al momento dell'adozione dei provvedimenti finali con particolare riferimento alla perdurante efficacia o meno dei vincoli, a seguito della loro rinnovata valutazione.

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