Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 marzo 2006,
n. 11 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato dei Beni
Culturali e della Pubblica Istruzione recante “Procedure di
apposizione e gestione dei vincoli paesaggistici”..
Con la circolare si cerca di superare una politica di vincolo,
affidata alle valutazioni soggettive dell'autorità amministrativa,
in favore di un'azione di piano, partecipata da tutti i cittadini,
nella quale le ragioni della tutela trovino sperimentazioni
nell'ambito della più generale azione di governo del
territorio.
L'impostazione originaria della tutela del paesaggio, data dalla
legge del 1939 e basata su una visione "estetizzante" del
paesaggio, mirante a salvaguardare il valore crociano del bello di
natura, proprio di una società statica è stata sostituita da una
considerazione "ecologica" dell'ambiente.
In generale, "la pubblica amministrazione, nell'adottare
provvedimenti a tutela di un interesse pubblico, deve ponderare e
tenere in adeguata considerazione altri interessi, pubblici o
privati, eventualmente coinvolti o sacrificati dall'atto finale e
indirizzare l'attività amministrativa - nei limiti del possibile -
verso il coordinamento e la composizione degli interessi
confliggenti. Qualora si trovi poi nella necessità di dover
adottare provvedimenti lesivi dell'altrui sfera giuridica, la
pubblica amministrazione deve quantomeno ricercare forme e
modalità, che siano tali da arrecare il minor pregiudizio
possibile" (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 1992, n. 132).
La circolare continua precisando che è opportuno procedere a una
rivisitazione globale dei vincoli già esistenti e operanti nel
territorio, al fine di procedere a una riconsiderazione complessiva
dello strumento vincolistico per le moderne politiche di gestione e
valorizzazione del territorio culturale e, più specificatamente, a
una revisione degli elenchi ex art. 136, lettere c e d, che spesso
sono quanto mai datati e restituiscono un'immagine del paesaggio
non più corrispondente allo stato dei luoghi e alle loro effettive
esigenze di salvaguardia.
E la circolare ricorda l'indirizzo della giurisprudenza del T.A.R.
Sicilia, sezione di Catania, del 9 dicembre 1998, secondo la quale
"il diritto di proprietà (costituzionalmente garantito ed
implicante anche lo jus aedificandi) può ben essere degradato dal
legislatore mediante espropriazione e/o apposizione di vincoli
espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la compressione
del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico
chiaro ed evidente (cfr. T.A.R. Lazio, sezione I, 20 dicembre 1986,
n. 2317) o, come si esprime testualmente l'art. 42, comma 3, Cost.
"per motivi d'interesse generale...".
Le determinazioni, poi, di volta in volta assunte dalle
amministrazioni interessate devono fondarsi sul regime vincolistico
rilevabile al momento dell'adozione dei provvedimenti finali con
particolare riferimento alla perdurante efficacia o meno dei
vincoli, a seguito della loro rinnovata valutazione.
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