Ritorniamo sul Codice unico degli appalti in riferimento al
Regolamento ed ai Capitolati.
Dalla lettura combinata dell’
articolo 5 (Regolamento e
Capitolati), dell’
articolo 196 e dell’
articolo 253
(Norme transitorie) del nuovo Codice degli appalti si comprende che
il Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 ed il Capitolato di cui al
D.M. n. 145/2000 dovrebbero essere messi in pensione e si tratta di
una pensione anticipata visto che il precedente capitolato generale
n. 1063/1962 era stato tenuto in vita per quasi quarant’anni.
Ma vediamo di precisare alcuni aspetti.
Il Regolamento deve essere riscritto in alcune parti per adattarlo:
- alle modifiche introdotte dal nuovo Codice degli appalti;
- per estenderlo anche a servizi e forniture, nonché ai settori
esclusi;
- per inserire all’interno dello stesso le norme relative ai
requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché
qualificazione degli operatori economici previsti nella vecchia
normativa all’interno del DP.R. n. 34/2000.
Comunque, la struttura di base dello stesso sarà identica a quella
del precedente Regolamento e detta le disposizioni di attuazione ed
esecuzione del codice, in riferimento a:
- programmazione dei lavori pubblici;
- rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative
competenze;
- competenze del responsabile del procedimento e sanzioni
previste a suo carico;
- progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
- forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
- modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso
l’Osservatorio;
- requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice;
- procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee,
gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di
funzionamento delle commissioni giudicatrici;
- direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di
supporto tecnico-amministrativo;
- procedure di esame delle proposte di variante;
- ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause
che le determinano, nonché modalità applicative;
- quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente;
- norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio
dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal
direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
- modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il
contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione;
- tenuta dei documenti contabili;
- modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
- collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera,
i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
Il nuovo Regolamento dovrebbe essere operante dopo circa 18 mesi
dall’entrata in vigore del nuovo Codice in quando la sua emanazione
è prevista entro un anno dall’entrata in vigore del Codice stesso
mentre entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Vale la pena, però,
ricordando l’articolo 196 del nuovo Codice, precisare che per i
lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento
continuano ad applicarsi il precedente Regolamento di cui al DPR n.
554/1999, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in
base al nuovo codice, dovranno essere contenute nel nuovo
Regolamento, ovviamente nei limiti di compatibilità con il
codice.
Relativamente, poi, al Capitolato generale d’appalto né
nell’articolo 5 né nell’articolo 253 viene stabilito il termine
entro cui lo stesso deve essere emanato mentre viene precisato che
fino all’adozione del nuovo Capitolato generale, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se
richiamato nel bando.
Dalla lettura combinata dell’articolo 5 comma 8 e dell’articolo
253, comma 3 sembra che il Capitolato generale in atto in vigore
(D.M. 145/2000) o quello nuovo che dovrà essere definito con
successivo decreto ministeriale potranno essere applicati soltanto
se espressamente richiamati nei bandi.
Le stazioni appaltanti possono, poi, adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità
dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del
nuovo codice unico e del nuovo Regolamento precisando che i
capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte
integrante del contratto.
Per quanto concerne gli appalti nel settore della Difesa, così come
disposto dall’articolo 196 del nuovo codice unico entro un anno
dalla data di entrata in vigore del nuovo codice sarà adottato
apposito regolamento in armonia con il codice, per la disciplina
delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa
militare e per la disciplina attuativa dei contratti segretati o
che esigono particolari misure di sicurezza (articolo 17 del nuovo
codice).
Il regolamento disciplinerà, altresì, gli interventi da eseguire in
Italia e all’estero per effetto di accordi internazionali,
multilaterali o bilaterali.
Il regolamento entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione e fino alla data di entrata in vigore del nuovo
Regolamento, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti (D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170), nei limiti di
compatibilità con il nuovo codice.
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