La corte costituzionale con sentenza 118/06 depositata il 24 marzo
ha bocciato l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del fondo da 10 milioni di Euro a favore delle giovani
coppie per il sostegno finanziario all’acquisto della prima casa di
edilizia residenziale pubblica; il fondo era previsto all’interno
della Finanziaria 2004.
La bocciatura è motivata da fatto che la norma sconfina in materia
di politiche sociali ed edilizia residenziale pubblica di
competenza esclusiva delle Regioni.
Tutto nasce da un ricorso promosso dalla regione Friuli-Venezia
Giulia in riferimento all’illegittimità dell’articolo 1, comma 111,
della Finanziaria 2004 e la Corte Costituzionale accogliendo il
ricorso precisa che le norme introdotte non trovano la loro fonte
legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione
La regione Friuli-Venezia Giulia afferma, nel ricorso che l'art. 1,
comma 111, della legge n. 311 del 2004, attiene alle politiche
sociali e all'edilizia residenziale pubblica, materie nelle quali
la Regione ha competenza legislativa residuale. La norma
violerebbe, altresì, l'autonomia amministrativa e finanziaria della
Regione, nella misura in cui, anziché trasferire a quest'ultima le
risorse, prevede un fondo statale settoriale con la conseguenza che
la disposizione impugnata è lesiva dell'autonomia finanziaria e
amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo
così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata
genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di
destinazione specifica.
La Corte costituzionale ha dichiarato, pertanto, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge impugnata, il
quale sottrae, con la destinazione vincolata ivi prevista, dal
Fondo per le politiche sociali oggetto di ripartizione tra le
Regioni, la somma di euro 500.000 per l'anno 2005.
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