AUTORITA’ VIGILANZA E OSSERVATORIO

30/03/2006

Gli articoli del nuovo Codice dedicati interamente alla nuova "Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sono gli articoli 6, 7 ed 8 ed è appunto la denominazione che, raffrontandola con quella precedente "Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici" già sottointende l’ampliamento dei poteri della stessa.
In attuazione delle direttive comunitarie e della legge delega, i poteri dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sono stati estesi al settore delle forniture e dei servizi e tale estensione di competenze ha reso necessario un parallelo ampliamento delle competenze del già esistente Osservatorio dei lavori pubblici, organo ausiliario dell’Autorità.

Gli articoli 6, 7 ed 8 del nuovo Codice attuano la legge delega che da un lato contempla la autonomia organizzativa dell’Autorità, e dall’altro lato ne estende la funzione di vigilanza.
Nella strutturazione della disciplina relativa all’Autorità (articolo 6), è stata riordinata la disciplina vigente, tenendo conto della estensione della vigilanza a servizi e forniture, e della elaborazione giurisprudenziale consolidata sulle competenze dell’Autorità.

Segnaliamo, in particolare che tra i nuovi compiti dell’Autorità vi sono anche quelli di:
  • vigilare sul sistema di qualificazione, con le modalità che saranno stabilite nel nuovo Regolamento in sostituzione del DPR n. 554/1999 precisando che, nell’esercizio di tale vigilanza, l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
  • su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;
  • svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2005) determinando, annualmente, l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità verrà fissato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze senza alcun limite complessivo che, invece, era fissato nell’articolo 4, comma 3 della legge n. 109/1994 in 1.250.000.000 annue pari ad Euro 650.000,00 circa.
Siamo curiosi di vedere a quanto ammonterà, visto che non è fissato alcun limite, il nuovo trattamento economico.

In riferimento, poi, all’Osservatorio (articolo 7), segnaliamo:
  • la estensione delle attuali competenze a servizi e forniture;
  • il compito di rilevare costi standardizzati anche per servizi e forniture, mediante un coordinamento con le norme già vigenti in tema di rilevazione di costi standardizzati di servizi e forniture (art. 6, commi 5-8 , legge. n. 537/1994).
In riferimento alle disposizioni in materia di autonomia regolamentare, personale e gestione delle spese (articolo 8), viene data attuazione al principio di autonomia organizzativa previsto dalla legge delega, tenendo altresì conto delle soluzioni già seguite dalla llegge n. 287/1990 (Autorità garante della concorrenza e del mercato), nonché dal DLGS n. 177/2005 e dalla legge. n. 249/1997 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Per ultimo nell’articolo 253 e precisamente ai commi 4 e 5 dello stesso vengono definite le seguenti norme transitorie:
  • fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • fino all’entrata in vigore dei Regolamenti di cui all’art. 8 del nuovo Codice si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del DPR n. 554/1999 relative all’Esercizio del potere sanzionatorio;
  • il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già nominati al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice è prorogato di un anno.


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