Con il nuovo Codice degli appalti anche i lavori pubblici hanno il
loro sportello unico ed infatti con l’articolo 9 viene istituito lo
"sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" previsto all’interno del codice in attuazione dell’art.
27 della direttiva 2004/18 e dell’art. 39, direttiva 2004/17.
Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di istituire un apposito
sportello con compiti di informazione sulla normativa vigente in
relazione all’esecuzione dei contratti pubblici precisando che i
compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio
già esistente.
Lo sportello unico dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture ha i seguenti compiti:
- fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che
intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni
relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di
esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla
tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e
condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono
essere rispettate nell’esecuzione del contratto;
- fornire ai candidati la documentazione utile per la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle
norme del presente codice.
La previsione non comporta oneri aggiuntivi per i bilanci pubblici,
e implica una remunerazione del servizio informativo, destinata a
coprirne i costi.
La possibilità di funzionamento telematico dello sportello è
sancita mediante rinvio alle norme vigenti in tema di
informatizzazione della pubblica amministrazione (DLGS 7 marzo
2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale).
Le stazioni appaltanti che istituiscono lo sportello di cui o ne
attribuiscono i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel
bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono
essere chieste le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 9 del
Codice stesso, precisando, altresì, il costo del servizio.
Giova, peraltro, ricordare che l’esperienza degli sportelli unici è
alquanto diffusa in Italia (DLGS 31 marzo1998, n. 112; DPR 6 giugno
2001, n. 380).
In riferimento, poi, al Responsabile delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui all’articolo 10 del nuovo Codice occorre precisare
che il citato articolo riproduce l’art. 7 della legge n. 109/1994,
e lo estende ai servizi e alle forniture.
Nella stesura dell’articolo 10, è stato tenuto presente l’istituto
generale del responsabile del procedimento di cui alla legge n.
241/1990 ed al comma 3 vengono definiti i compiti del Responsabile
spesso che:
- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione
dell’avviso di preinformazione;
- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell’attuazione degli interventi;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili
necessari;
- fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
- propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque denominati.
Con il comma 6, sempre dell’articolo 10 del nuovo Codice, mutuato
dall’articolo 7, comma 2 della legge n. 109/1994 è precisato che il
nuovo regolamento determinerà:
i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del
procedimento;
l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il progettista precisando che le
ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e
direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal
regolamento, in conformità all’articolo 119 che recita
testualmente: "1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del
procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità
stabilite dal regolamento. 2. Per i lavori, detto regolamento
stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il
responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei
lavori. 3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato
individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo
delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del
contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento."
Per ultimo precisiamo che con il comma 9 dell’articolo 10 del nuovo
Codice viene codificato il principio, desumibile dalla legge n.
241/1990, secondo cui i soggetti privati che espletano attività
amministrativa si conformano ai principi della legge n. 241/1990,
potendo tuttavia nominare anche più responsabili del procedimento
per le diverse fasi.
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