Il nuovo Codice unico degli appalti entra nel merito degli
incarichi di progettazione e dei relativi onorari con gli articoli
90, 91 e 92 e per quanto riguarda l’affidamento della progettazione
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici, con l’articolo 90 che richiama l’articolo 17 della legge
n. 109/1994 non vi è nulla di nuovo.
Le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei
lavori, di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale sono espletate:
- dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori;
- dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- da liberi professionisti singoli od associati;
- dalle società di professionisti;
- dalle società di ingegneria;
- da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f);
- da consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria.
Successivamente alla elencazione di coloro che possono espletare le
prestazioni, così come precedentemente si verificava nell’articolo
17 della legge n. 109/1994, viene definito cosa deve essere inteso
per società di professionisti e per società di ingegneria
precisando che il regolamento stabilirà i requisiti organizzativi e
tecnici che devono possedere le società di professionisti e le
società di ingegneria rimandando la disposizione transitoria
nell’articolo 253 (Norme transitorie), comma 15 del nuovo
codice.
L’articolo 90 del Codice inserisce, poi, al suo interno, con una
diversa progressione rispetto all’articolo 17 della legge n.
109/1994, tutte le altre norme riguardanti:
- i requisiti dei pubblici dipendenti per la firma dei progetti
(comma 4);
- le modalità relative alla stipula della polizza professionale
per i pubblici dipendenti (comma5);
- i limiti per l’affidamento all’esterno delle attività di
progettazione e direzione dei lavori (comma 6);
- la responsabilità dei professionisti incaricati della
progettazione e direzione dei lavori (comma 7);
- la impossibilità per gli affidatari di progettazione e di
direzione dei lavori di partecipare agli appalti o alle concessioni
di lavori pubblici (comma 8).
Riferendoci, adesso alle procedure di affidamento degli incarichi,
occorre precisare che a differenza di quanto avveniva sempre con
l’articolo 17 della legge n. 109/1994 (commi dal 10 in poi), con il
nuovo Codice prevede soltanto due scaglioni e precisamente:
- gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro;
- gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro.
Per gli incarichi al di sopra di 100.00 euro occorre, per altro
effettuare un’altra suddivisione e precisamente:
- gli incarichi compresi tra 100.000 euro e la soglia comunitaria
(211.000 euro);
- gli incarichi al di sopra della soglia comunitaria (211.000
euro).
Ma andiamo con ordine.
Incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
Tali incarichi possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a
cura del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,
comma 6 del nuovo Codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
L’articolo 57, comma 6 del nuovo Codice precisa che "la stazione
appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione" e continua precisando che "gli operatori
economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La
stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando"
Tale procedura è sicuramente poco chiara per i seguenti motivi:
- non si comprende come dovrà essere rispettato il criterio della
rotazione;
- non potrà essere effettuato l’affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio del
prezzo più basso visto che anche il nuovo codice all’articolo 92,
comma 2 precisa che "I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio
1976, n. 340";
Ecco che per tutte queste premesse, sembra, quasi che si voglia
tornare alla predisposizione di
albi di fiducia dai quali,
di volta in volta, l’amministrazione, con il principio di
rotazione, possa scegliere i cinque soggetti invitati a partecipare
all’affidamento dell’incarico.
Incarichi di importo compreso tra 100.000 e 211.000 euro
Per gli incarichi il cui onorario presunto sia compreso tra 100.000
e 211.000 euro (soglia comunitaria si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del nuovo codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le
disposizioni ivi previste
Nell’articolo 91, utilizzando il richiamo alla parte II, titolo II
(Artt. 121-125) del nuovo Codice riteniamo che il legislatore abbia
voluto precisare che per gli incarichi di progettazione al di sotto
della soglia comunitaria devono essere utilizzate, per la
pubblicità e per i contratti, comunque, le norme sotto soglia
definite agli artt. 121 e 122 del nuovo Codice.
Incarichi di importo al di sopra di 211.000 euro
Per gli incarichi al di sopra della soglia comunitaria (211.000
euro) devono essere applicate integralmente le norme previste nella
parte II, titolo I del nuovo Codice relativa ai contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.
In riferimento, poi agli onorari, nel nuovo codice viene precisato,
all’articolo 92, comma 2 che: "Il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma
1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate."
All’articolo 253, comma 17 viene, altresì, precisato che "Fino
all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2,
continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro
della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001."
Con l’articolo 92, comma 5, viene definito il nuovo incentivo per
la progettazione realizzata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti che, nella nuova stesura, prevede che una percentuale
del 2 per cento sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori.
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