Il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture"
oltre a contemplare l’abrogazione di 29 leggi, decreto, regolamenti
ed altri 100 articoli inseriti in 30 testi di legge, recependo le
direttive 2004/18/CE e 200/17/CE, introduce, anche, importanti
innovazioni lessicali
Non si parlerà più di "
licitazione privata" ma di
"
procedura ristretta". Il "
pubblico incanto" diventa
"
procedura aperta" e la "
trattativa privata" prende
il nome di "
procedura negoziata"
Con il recepimento delle direttive, in riferimento agli articoli
dal 54 al 57 del nuovo Codice, viene precisato che per
l’individuazione degli operatori economici che possono presentare
offerte per l’affidamento di un contratto pubblico le stazioni
appaltanti utilizzano:
- le procedure aperte;
- le procedure ristrette;
- le procedure negoziate, ovvero il dialogo competitivo.
L’articolo 54 del nuovo Codice recependo fedelmente l’articolo 28
della direttiva2004/18/CE, traccia il quadro delle procedure di
affidamento, stabilendo che le procedure aperte e ristrette sono la
regola generale, e sono sempre ammesse. Invece, il dialogo
competitivo e le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi
previsti espressamente. Anche nei casi espressamente previsti,
l’utilizzo di tali procedure derogatorie è solo facoltativo.
Nell’articolo 55 del nuovo Codice vengono definite le procedure
aperte e ristrette.
Deve, però, essere precistao che nelle direttive comunitarie vi è
una scarna definizione delle procedure aperte e ristrette, e viene
stabilito (art. 28, direttiva 18) che gli Stati membri applicano le
procedure nazionali di aggiudicazione, "adattate" ai fini del
diritto comunitario.
Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici ha nella
legge n. 109/1994 stabilito che alla licitazione vanno invitate
tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle
prescelte dalla stazione appaltante.
Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per
importi inferiori a quaranta milioni di euro.
Per concludere sui commi da 1 a 3, è opportuno adottare
definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte,
ristrette, negoziate), ed metter da parte le ormai obsolete
espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione
privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita
solo l’espressione "cottimo fiduciario" che viene comunque ascritto
al novero delle procedure negoziate (art. 3).
Il comma 4 lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non
si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta
valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il
bando contiene tale previsione, in presenza di una sola offerta o
di due sole offerte, l’amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno
tenuta a valutarle.
Nell’articolo 56 del nuovo Codice viene trattata la procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.
Il legislatore ha optato per l’integrale e puntuale recepimento
della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente
caducazione dell’art. 24 della legge n. 109/994, e relative norme
di attuazione contenute nel regolamento.
Nell’articolo in commento viene recepito fedelmente l’art. 30 della
direttiva 18/2004, che a sua volta non si discosta in maniera
sostanziale dalle precedenti direttive.
Infine con l’articolo 57 del nuovo Codice che tratta la Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara viene
recepito fedelmente l’articolo 31 della direttiva 18/2004.
Il comma 6 riproduce l’art. 24, comma 3 della legge n. 109/1994, e,
parzialmente, l’art. 78, del DPR n. 554/1999, introducendo, ove
possibile, un minimo di garanzia procedurali anche nella trattativa
privata senza bando.
Il comma 7 riproduce l’art. 6, comma 2 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, estendendolo ai lavori, che introduce il divieto di
rinnovo tacito dei contratti pubblici di forniture, servizi. Tale
rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle
ipotesi consentite dal diritto comunitario.
Il citato art. 6, comma 2, ha formato anche oggetto di intervento
abrogativo parziale ad opera dell’art. 23 della legge n. 62/2005.
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