Sul supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83
dell’8 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005 recante:
"Sicurezza nelle gallerie ferroviarie".
Il decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza
superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in fase di
costruzione o allo stato di progettazione, ubicate
sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non
isolate,di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto
salvo quanto specificato nell'Allegato II per le gallerie da 500 m
a 1000m.
Le norme di cui al decreto in argomento non si applicano alle
metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in
sotterraneo.
Nell'esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati,
utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al decreto
in argomento, i tipi di pericoli specificati nell'Allegato III al
decreto stesso,ed in particolare quelli derivanti da collisioni,
deragliamenti e incendi.
Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose
trasportate il Gestore dell'infrastruttura, valuterà le condizioni
di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali
e di esercizio.
Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui
al comma 1, sono individuate le seguenti azioni:
- prevenire gli incidenti;
- limitare gli effetti degli incidenti;
- favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in
un incidente;
- consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di
soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse.
Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle
gallerie devono essere adottati i requisiti minimi di cui
all'Allegato II del decreto stesso.
Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura deve nominare
il responsabile di galleria ed il suo sostituto ed il responsabile
della sicurezza ed il suo sostituto comunicandone i nominativo al
Ministero;
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