Con l’articolo 49 del nuovo "Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture" in attesa della firma del Presidente
della repubblica e della successiva pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale viene recepito nell’ordinamento della repubblica italiana
l’istituto dell’avvalimento rilevabile in ambito europeo negli
articoli 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE e nell’articolo 54
della direttiva 2004/17/CE.
A differenza, però, dalle regole dettate dalle due direttive
vengono aggiunti alcuni paletti volti a evitare manovre elusive,
turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o
comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle
procedure di affidamento.
Con l’articolo 50, poi, che recepisce l’articolo 52 della direttiva
2004/18/CE e l’articolo 53 della direttiva 2004/17/CE, viene
disciplinato l’avvalimento ai fini della attestazione SOA.
In particolare vengono previste due forme di avvalimento:
- in occasione di ogni singola gara (art. 49 del nuovo
Codice);
- in sede di qualificazione Soa (art. 50 del nuovo Codice).
Ricordiamo che l’istituto dell’avvalimento , consiste nel principio
secondo cui un imprenditore ha facoltà, nella partecipazione ad una
gara di appalto, di fare affidamento sulla capacità economica e
tecnica di altro imprenditore, alla condizione che dimostri
all’ente appaltante che disporrà in concreto di dette capacità,
dandone prova attraverso, per esempio, la presentazione di un
impegno, da parte dell’impresa di cui il concorrente intende
avvalersi, di mettere tali capacità a disposizione dell’impresa
concorrente.
Tale disposizione riguarda le ipotesi dei requisiti da dimostrare
in occasione della singola gara (attestazione Soa, ovvero
l’ulteriore requisito della cifra di affari da richiedere per gli
appalti di importo superiore a 20.658.276 euro ai sensi dell’art. 3
del D.P.R. n. 34/2000).
Nel caso, invece, dei requisiti da dimostrare per ottenere la
certificazione SOA, l’impresa che chiede l’attestazione può
avvalersi dei requisiti di altra impresa, ma alle seguenti
condizioni:
- che sia l’impresa "avvalente" sia l’impresa "avvalsa" facciano
parte dello stesso gruppo;
- che l’impresa "avvalente" dia prova all’autorità o
all’organismo di certificazione che disporrà in concreto dei
requisiti di idoneità dell’impresa "avvalsa";
- che tale prova di disponibilità sia data per l’intera durata di
validità della certificazione;
- che il possesso dei requisiti dell’impresa "avvalsa" permanga
per tutta la durata di validità della certificazione.
In conclusione vale la pena precisare che con il nuovo istituto
dell’avvalimento si viene a creare una responsabilità solidale tra
concorrente ed impresa che presta i requisiti ma anche la libertà
della stazione appaltante di determinare le modalità di
avvalimento.
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