Novità nell’accatastamento degli immobili con l’aricolo
34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4 convertito con
modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
Sino all’entrata in vigore dell’articolo 34-quinquies, era vigente
l’articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e le
dichiarazioni dei fabbricati di nuova costruzione dovevano essere
presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui
i fabbricati stessi erano diventati abitabili o servibili all’uso
cui erano destinati e per analogia lo stesso termine era applicato
alle variazioni degli immobili già censiti che incidono sulla
consistenza, sulla categoria e sulla classe.
La novità, con l’articolo 34-quinquies consiste nel fatto che sia i
fabbricati di nuova costruzione che le variazioni di quelli già
censiti devono essere denunciate entro 30 giorni dal completamento
dell’immobile o dal verificarsi della variazione e tale novità ha
una rifluenza importante sull’appicazione dell’ICI.
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