Importanti novità riguardo ai criteri di aggiudicazione nel nuovo
Codice degli appalti. Ci riferiamo agli articoli dall’81
all’84.
Con l’articolo 21 della legge n. 109/1994 il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e cioè
fondato su una pluralità di elementi tecnici ed economici) era
consentito soltanto per particolari tipologie di appalti (quelli ad
elevata componente tecnologica ovvero di particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali).
Oggi con il nuovo Codice, la possibilità di adottare il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato estesa anche
oltre le limitate ipotesi della citata legge n. 109/1994.
Nell’articolo 81 viene precisato che per criteri di aggiudicazione
si intendono i criteri di selezione delle offerte, dopo che sono
stati selezionati gli offerenti con le c.d. procedure di
aggiudicazione. Nella direttiva n. 18, sono regolati dall’art. 53,
che, confermando l’opzione delle precedenti direttive, indica due
soli criteri e precisamente:
- quello del prezzo più basso e
- quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’articolo 81 recepisce la direttiva, e lascia alle stazioni
appaltanti la scelta tra i due criteri di aggiudicazione, nel
rispetto delle statuizioni di Corte di Giustizia CE, sez. II, 7
ottobre 2004, C-247/2002, che ha dichiarato non conforme al diritto
comunitario l’art. 21, comma 1 della legge n. 109/1994, nella parte
in cui non consente alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle
procedure aperte e ristrette, di scegliere caso per caso tra il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Giova sul punto ricordare che uno dei criteri direttivi della norma
delegante di cui all’art. 25 della legge n. 62/2005, è proprio
l’adeguamento della normativa alla sentenza citata della Corte di
giustizia.
Il comma 3, codifica un principio generale, che nella concreta
applicazione può ingenerare dubbi e contenzioso, e cioè che anche
una offerta formalmente valida, e che sia, comparata alle altre in
gara, la migliore di quelle presentate, potrebbe in concreto non
essere conveniente o appropriata. In tale ipotesi va affermato il
potere dell’amministrazione di non procedere ad aggiudicazione.
Nell’articolo 82, il criterio del prezzo più basso viene
disciplinato in conformità alla direttiva comunitaria e al diritto
nazionale vigente.
Con l’articolo 83 vengono recepite le prescrizioni della direttiva
in tema di offerta economicamente più vantaggiosa precisando che la
disciplina comunitaria è stata recepita fedelmente.
Il comma 4 dell’articolo in argomento affronta la questione della
possibilità, per la commissione di gara, di specificare i criteri
di valutazione previsti nel bando, scindendoli in sub voci, cui
attribuire sub pesi e sub punteggi.
Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla
commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una
condanna dell’Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez.
VI, 9 luglio 2004, n. 5033, in Cons. Stato, 2004, I, 1524), che ha
rimesso alla Corte di giustizia alcune questioni di compatibilità
comunitaria della normativa nazionale in tema di offerta
economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui lascia margine
alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione
dei criteri di valutazione previsti dal bando.
Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell’ordinamento
italiano si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità
nella individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
attraverso metodologie che consentono di individuare l’offerta
migliore con un unico parametro numerico finale.
Per ultimo nell’articolo 84 viene generalizzata ed estesa a tutti i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, la previsione,
contenuta nell’art. 21 della legge n. 109/1994, della commissione
giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In conformità all’art. 21, della legge n. 109/1994, sono
disciplinati solo gli aspetti essenziali relativi alla composizione
e all’operato della commissione, mentre gli aspetti di dettaglio
relativi al procedimento che la commissione segue e alle modalità
di nomina dei commissari, sono demandati al regolamento (v. ora
art. 92, d.P.R. n. 554 del 1999).
Ai commi 4 e 5, rispetto all’art. 21, che fissa un regime troppo
rigido di incompatibilità, si suggerisce sia l’eliminazione di
talune incompatibilità che appaiono eccessive e poco razionali, sia
la riduzione del tempo di durata di talune incompatibilità.
La codificazione di tale articolo comporta la abrogazione espressa
dell’art. 92, commi 1, 2, 5, del DPR n. 554/1999.
© Riproduzione riservata