SELEZIONE DELLE OFFERTE

11/04/2006

Importanti novità riguardo ai criteri di aggiudicazione nel nuovo Codice degli appalti. Ci riferiamo agli articoli dall’81 all’84.
Con l’articolo 21 della legge n. 109/1994 il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e cioè fondato su una pluralità di elementi tecnici ed economici) era consentito soltanto per particolari tipologie di appalti (quelli ad elevata componente tecnologica ovvero di particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali).
Oggi con il nuovo Codice, la possibilità di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato estesa anche oltre le limitate ipotesi della citata legge n. 109/1994.

Nell’articolo 81 viene precisato che per criteri di aggiudicazione si intendono i criteri di selezione delle offerte, dopo che sono stati selezionati gli offerenti con le c.d. procedure di aggiudicazione. Nella direttiva n. 18, sono regolati dall’art. 53, che, confermando l’opzione delle precedenti direttive, indica due soli criteri e precisamente:
  • quello del prezzo più basso e
  • quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’articolo 81 recepisce la direttiva, e lascia alle stazioni appaltanti la scelta tra i due criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle statuizioni di Corte di Giustizia CE, sez. II, 7 ottobre 2004, C-247/2002, che ha dichiarato non conforme al diritto comunitario l’art. 21, comma 1 della legge n. 109/1994, nella parte in cui non consente alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte e ristrette, di scegliere caso per caso tra il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Giova sul punto ricordare che uno dei criteri direttivi della norma delegante di cui all’art. 25 della legge n. 62/2005, è proprio l’adeguamento della normativa alla sentenza citata della Corte di giustizia.
Il comma 3, codifica un principio generale, che nella concreta applicazione può ingenerare dubbi e contenzioso, e cioè che anche una offerta formalmente valida, e che sia, comparata alle altre in gara, la migliore di quelle presentate, potrebbe in concreto non essere conveniente o appropriata. In tale ipotesi va affermato il potere dell’amministrazione di non procedere ad aggiudicazione.

Nell’articolo 82, il criterio del prezzo più basso viene disciplinato in conformità alla direttiva comunitaria e al diritto nazionale vigente.

Con l’articolo 83 vengono recepite le prescrizioni della direttiva in tema di offerta economicamente più vantaggiosa precisando che la disciplina comunitaria è stata recepita fedelmente.
Il comma 4 dell’articolo in argomento affronta la questione della possibilità, per la commissione di gara, di specificare i criteri di valutazione previsti nel bando, scindendoli in sub voci, cui attribuire sub pesi e sub punteggi.
Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una condanna dell’Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5033, in Cons. Stato, 2004, I, 1524), che ha rimesso alla Corte di giustizia alcune questioni di compatibilità comunitaria della normativa nazionale in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui lascia margine alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.
Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell’ordinamento italiano si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità nella individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso metodologie che consentono di individuare l’offerta migliore con un unico parametro numerico finale.

Per ultimo nell’articolo 84 viene generalizzata ed estesa a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, la previsione, contenuta nell’art. 21 della legge n. 109/1994, della commissione giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In conformità all’art. 21, della legge n. 109/1994, sono disciplinati solo gli aspetti essenziali relativi alla composizione e all’operato della commissione, mentre gli aspetti di dettaglio relativi al procedimento che la commissione segue e alle modalità di nomina dei commissari, sono demandati al regolamento (v. ora art. 92, d.P.R. n. 554 del 1999).
Ai commi 4 e 5, rispetto all’art. 21, che fissa un regime troppo rigido di incompatibilità, si suggerisce sia l’eliminazione di talune incompatibilità che appaiono eccessive e poco razionali, sia la riduzione del tempo di durata di talune incompatibilità.
La codificazione di tale articolo comporta la abrogazione espressa dell’art. 92, commi 1, 2, 5, del DPR n. 554/1999.

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