Con la circolare n. 902 del 23 marzo 2006 pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6
aprile scorso, il Ministero delle attività produttive interviene
sulle regole per ottenere l'erogazione dei contributi.
Tra le altre, ricordiamo le seguenti novità:
- nessuna erogazione è possibile senza il rilascio del Documento
di regolarità contributiva (DURC);
- diversa modalità per il calcolo dei dipendenti con precisazione
che gli assunti sono considerati soltanto se lavorano almeno 15
giorni;
- per quanto concerne i macchinari, gli impianti e le
attrezzature è obbligatoria l'attestazione "nuovo di fabbrica;
- sono ammessi i contratti "chiavi in mano" con alcune
complicazioni.
Scatta, quindi, l'obbligo, per ottenere l'erogazione dei
contributi, di dimostrare la regolarità contributiva dell'azienda
per mezzo del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
rilasciato da Inps, Inail e Casse edili ai sensi della legge 22
novembre 2002, n. 266 Il Durc, nato per le imprese edili ed
utilizzato dalle stesse per ottenere i certificati di pagamento dei
lavori eseguiti è stato recentemente esteso alle altre imprese in
caso di richiesta di finanziamenti e/o sovvenzioni.
Per quanto concerne il calcolo dei dipendenti, viene precisato che
il numero degli occupati è quello medio mensile degli stessi
durante i 12 mesi dell'esercizio di riferimento ed è determinato
sulla base dei dati rilevati con riferimento a ciascun mese, con la
precisazione che viene considerato un mese l'attività svolta per
più di 15 giorni.
Per quanto concerne i macchinari, gli impianti e le
attrezzature,l'impresa deve acquisire e conservare la
documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica
dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di
erogazione.
Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta
del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle
ispezioni, nonché allegata in copia alla documentazione di spesa
presentata ai fini di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta
esibizione di detta documentazione da' luogo a contestazione
all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca
totale o parziale delle agevolazioni.
Limitatamente, poi, ai programmi di investimento relativi ai
settori "Industria" e "Turismo", la realizzazione del programma da
agevolare o di una parte dello stesso può essere commissionata con
la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano", fermo
restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività
di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.
Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano"
devono consentire di individuare i reali costi delle sole
immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni
depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili.
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