Obiettivo della pubblicazione redatta dal Centro studi del
Consiglio nazionale degli ingegneri è quello di esaminare la natura
e l'oggetto della polizza assicurativa in favore del progettista
dipendente pubblico prevista dal combinato disposto di cui all'art.
17, 3° comma, della Legge 109/1994 e dall'art. 106 del D.P.R. n.
554/99, recentemente arricchito dalla complessa disciplina di
dettaglio derivante dallo schema 2.1 del D.M. 12.03.2004, n.
123.
Il dipendente pubblico incaricato dell'attività di progettazione
integra da un lato la "classica" e generale responsabilità
aquiliana di cui all'art. 2043 del Codice civile e dall'altro
quella - propria dei dipendenti pubblici - di natura amministrativa
per i danni arrecati, direttamente o indirettamente,
all'amministrazione pubblica. Proprio la doppia natura, civile ed
amministrativa, della responsabilità del progettista dipendente
crea non poche difficoltà ai tentativi di definizione dell'oggetto
specifico della polizza prevista dall'art. 106 del D.P.R. n. 554/99
e dal relativo D.M. n. 123/2003.
In verità, il dettato normativo e la sua analisi logico
sistematica, lascia trasparire il fatto che la polizza in questione
copre il dipendente progettista per i soli profili afferenti alla
responsabilità amministrativa verso la pubblica amministrazione e
non anche per quelli relativi alla responsabilità civile per i
danni arrecati a terzi.
In particolare, l'art. 106 del D.P.R. n. 554/99 circoscrive la
copertura assicurativa ai soli "maggiori costi" dovuti alle
varianti di cui all'art. 25 lett. d) della L. n. 109/1994;
"maggiori costi" espressamente definiti dall'art. 105, 2° comma,
del DPR n. 554/99 come "la differenza fra i costi e gli oneri che
la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione
dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i
costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per
l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni".
La norma in esame chiarisce senza ombra di dubbio la portata della
garanzia assicurativa in questione, che non può estendersi a
tutelare i rapporti tra progettista dipendente ed i terzi
eventualmente danneggiati. Allorché il terzo intenda agire
direttamente contro il dipendente per i danni cagionatigli da un
errore di progettazione, quest'ultimo non potrà avvalersi della
copertura assicurativa della polizza di cui all'art. 106.
Così configurata, peraltro, la polizza assicurativa non contrasta
con quel costante orientamento della giurisprudenza contabile che
fa divieto alle amministrazioni pubbliche di sostenere l'onere di
polizze assicurative che coprano i rischi derivanti dalla
responsabilità amministrativa dei propri dipendenti. È, forse,
proprio dall'esigenza di aggirare tale divieto che scaturisce una
ulteriore aporia del contenuto dell'art. 106 citato il quale,
contrariamente a quanto disposto dalla Legge 109/94, prevede in
favore del dipendente il solo "rimborso" dei costi della polizza
che, pertanto, questi sarà costretto ad anticipare.
Anche lo schema di polizza di cui al punto 2.1 del D.M. 12.03.2004,
n. 123 risente delle incertezze derivanti dall'interpretazione del
contesto normativo di riferimento, a cominciare dall'esatta
individuazione del suo oggetto, definito come di "responsabilità
civile". Il riferimento è palesemente impreciso alla luce del
quadro normativo di riferimento; le disposizioni del D.M.
n.123/2004, peraltro, definiscono requisiti procedurali
particolarmente stringenti (attinenti in particolare alla
notificazione dei sinistri ed ai termini di scadenza della
polizza), difficilmente conciliabili con la realtà operativa dei
lavori pubblici.
La "prassi" evidenzia una risposta alquanto "fredda" delle
compagnie di assicurazione, che quasi in nessun caso hanno
predisposto polizze specificamente destinate ai progettisti
dipendenti.
Al fine di verificare la risposta delle Compagnie assicurative
rispetto al "nuovo" mercato delle polizze assicurative a favore dei
dipendenti pubblici incaricati dell'attività di progettazione, nel
mese di febbraio 2006 sono state contattate le direzioni delle
principali compagnie assicurative operanti in Italia, anche se in
alcuni casi, su indicazione delle direzioni medesime, le
informazioni sono state fornite dalle agenzie dislocate sul
territorio.
Alla richiesta hanno risposto 14 compagnie assicurative che, in
base ai dati forniti dall'ANIA, coprono quasi il 60% del mercato RC
Generale in Italia (i rispettivi gruppi arrivano a circa il 90%);
tali compagnie sono:
- Assicurazioni Generali;
- Ina - Assitalia;
- Milano assicurazioni - MAA;
- Meieaurora - Winterthur;
- Lloyd's (tramite AEC Broker);
- Compagnia Ass. Unipol;
- Società Reale Mutua;
- Axa Assicurazioni;
- Toro Assicurazioni;
- Società Cattolica;
- Zurigo;
- Carige Assicurazioni;
- Allianza Subalpina.
Tutte le compagnie contattate hanno predisposto una polizza di
copertura per gli ingegneri liberi professionisti, ma solo i
Lloyd's tramite AEC Broker offrono una polizza specificatamente
indirizzata agli ingegneri dipendenti della pubblica
amministrazione che svolgano attività di progettazione per l'ente
di appartenenza.
La tendenza compagnie di assicurazioni sì come emersa dall'indagine
è quella di "isolare" i rischi connessi ad una polizza per il
singolo progetto sì come richiesta dalla Legge Merloni,
inquadrandola nell'ambito di una più generale copertura
assicurativa diretta a coprire la responsabilità civile del
progettista; i rischi connessi all'attività di progettazione sono
evidentemente reputati elevati dagli assicuratori che, dunque, per
ricercare un equilibrio fra premi e sinistro sono portati a
sviluppare e fare leva sul principio di mutualità.
Si fa in particolare riferimento all'AEC Broker del gruppo Lloyd's,
che costituisce tuttora l'unico soggetto del settore ad aver
predisposto una specifica polizza per il dipendente progettista,
autonoma dalla generale polizza per la copertura della
responsabilità del dipendente pubblico.
La polizza generale presenta le seguenti caratteristiche
fondamentali:
- garanzia di tipo "claims made"; per le richieste di indennizzo
avanzate nei confronti dell'assicurato e notificati agli
assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità
della copertura;
- attività pregresse; è prevista anche una copertura per le
attività pregresse pari rispettivamente a 2 anni, 5 o
illimitatamente prima della data di effetto
dell'assicurazione;
- massimale unico da 500 mila 3 milioni di euro per qualsiasi
tipologia di danno (danni diretti, consequenziali e
indiretti);
- copertura Base "all risks" di responsabilità patrimoniale e
professionale per : qualsiasi attività rientrante nelle competenze
dei tecnici operanti per qualunque Ente pubblico soggetto alla
giurisdizione della Corte dei conti nonché tutte le aziende o le
strutture alle quali si applica la Legge Merloni; qualsiasi
tipologia di opera e per qualsiasi valore; spese legali civili e
penali sostenute dall'assicurato in caso di danno.
In allegato la sintesi completa e la Sintesi del CNI ed il
lavoro del Consiglio nazionale degli ingegneri sulla
"responsabilità e copertura assicurativa del progettista
dipendente".
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