Il TAR Veneto, con Sentenza dell'8 marzo 2006, n. 586 ha respinto
ricorso presentato da una società contro il proprio Comune che si
era pronunciato sfavorevolmente relativamente ad una istanza di
condono edilizio per una costruzione agricola posta in zona rurale:
la richiesta di condono riguardava la destinazione d'uso a
trattoria tipica e la realizzazione di un portico laterale
all'edificio primario.
L'attenzione si è concentrata su diversi aspetti:
- l'attività posta in essere all'interno dell'edificio avente
originariamente destinazione rurale (in particolare la destinazione
era stalla e fienile);
- la nuova destinazione riconducibile ad attività di
ristorazione, quindi commerciale.
Prevale l'idea che per le caratteristiche dell'edificio e per
l'attività svolta all'interno, si riconduce l'immobile alla
destinazione d'uso commerciale incompatibile con quella agricola e,
quindi, l'impossibilità di procedere al condono per il fatto che la
destinazione d'uso della zona risulta "rurale" e non
"commerciale".
Analogamente, risulta impossibile condonare l'abuso per il portico
ove sono stati collocati i servizi igienici ad uso della clientela
del ristorante.
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