La Legge 28 novembre 2005, n. 246 ha sostanzialmente modificato il
regime dei parcheggi che devono essere realizzati nelle nuove
costruzioni secondo lo standard di un 1 metro quadrato ogni 10
metri cubi di edificato.
Il comma 2 dell'art. 41-sexies dispone che gli spazi per parcheggi
… non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti
d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono
trasferibili autonomamente da esse: è possibile cedere liberamente
i posti auto, senza l'obbligo di mantenerne il diritto d'uso in
favore dei titolari delle unità abitative.
Entrando più nel dettaglio, delle caratteristiche di tale nuova
realtà, sembrerebbe che la liberalizzazione della
commercializzazione riguarda esclusivamente gli spazi a parcheggio
realizzati nelle nuove costruzioni secondo lo standard di legge e
non si applica a quelli realizzati in edifici già esistenti. Come
sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264 la Cassazione si è pronunciata
per la prima volta sulla nuova disciplina dei parcheggi privati
evidenziato che la norma non deve considerarsi retroattiva.
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