ESENZIONE TARSU

20/04/2006

Con l’entrata in vigore del Testo unico in materia ambientale, entra in vigore il concetto per il quale alcune imprese saranno esentate dalla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). In particolare, il decreto legislativo n. 152/2006 prevede che vengano considerati (e, quindi, non soggetti a TARSU) "speciali" i rifiuti di tutte le imprese e gli enti che utilizzano superfici maggiori di 150-250 mq a seconda che il comune di appartenenza abbia una popolazione inferiore o meno di 10mila abitanti. Il decreto legislativo n. 152/2006 sancisce che «non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico».

L’esenzione produrrà una riduzione di tassa pagata dall’impresa che però dovrà essere confrontata con altri oneri di tipo amministrativo tra i quali l’adozione di misure di gestione dei rifiuti e la relativa formazione specifica del personale dipendente; occorrerà, inoltre, attribuire il codice Cer (Catalogo Europeo Rifiuti), emettere i formulari di trasporto, istituire e movimentare i registri di carico e scarico.

Tra gli operatori, quindi, è lecito chiedersi se tali aggravi potranno essere considerati migliorativi rispetto alla tassa fino ad oggi pagata oppure se, pur di sottolineare la "riduzione delle tasse" con l’esenzione della TARSU per questa tipologia di rifiuti "comuni" si produrrà un effetto molto più costoso paragonabile a quello dei rifiuti pericolosi.



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