AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI

24/04/2006

Con sentenza del 19 gennaio 2006, n. 2230 la Corte di cassazione penale ha stabilito che l’autorizzazione agli scarichi idrici non può essere sostituita da atti equipollenti quali il certificato di conformità dell’impianto o la concessione edilizia.
L’autorizzazione allo scarico, infatti, non può essere sostituita da altri atti aventi finalità diverse.
La natura formale dell’autorizzazione viene inoltre confermata dal Decreto Legislativo n. 152/2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 aprile ed in vigore a fine mese.

In particolare tale argomento viene trattato nella parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutele delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, alla sezione seconda, tutela delle acque dall’inquinamento, titolo quarto, strumenti di tutela, capo secondo, autorizzazione agli scarichi.



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