Con sentenza del 19 gennaio 2006, n. 2230 la Corte di cassazione
penale ha stabilito che l’autorizzazione agli scarichi idrici non
può essere sostituita da atti equipollenti quali il certificato di
conformità dell’impianto o la concessione edilizia.
L’autorizzazione allo scarico, infatti, non può essere sostituita
da altri atti aventi finalità diverse.
La natura formale dell’autorizzazione viene inoltre confermata dal
Decreto Legislativo n. 152/2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo
scorso 14 aprile ed in vigore a fine mese.
In particolare tale argomento viene trattato nella parte terza,
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutele delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche, alla sezione seconda, tutela
delle acque dall’inquinamento, titolo quarto, strumenti di
tutela, capo secondo, autorizzazione agli scarichi.
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